Liquidazione: modalità dichiarative

L’inizio della liquidazione determina l’interrompersi del normale periodo d’imposta. Si rende necessario distinguere, pertanto, il periodo ante liquidazione, il periodo liquidatorio e il periodo post – liquidatorio.
In base alle disposizioni dell’art. 5, co.1, D.P.R. 322/1998, come modificato dall’art. 5, co. 2, DL 16/2012, in caso di liquidazione di:
• società o enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche;
• di società o associazioni di cui all’articolo 5 del T.U.I.R.;
• di imprese individuali,
è necessario presentare la dichiarazione dei redditi del periodo ante liquidazione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società.
Il frazionamento del periodo d’imposta - Per il frazionamento del periodo d’imposta in cui ha inizio la liquidazione, è fondamentale l’individuazione della data di efficacia della liquidazione.
Questa è differente a seconda che si tratti di:
- imprese individuali;
- società di persone;
- società di capitali.
Per le imprese individuali, coincide con la data indicata dall'imprenditore nella dichiarazione di variazione dati (ex art. 35 D.P.R. 633/7).
Per le società di persone coincide con la:
a) data della delibera di messa in liquidazione società;
b) data di iscrizione della delibera nel Registro delle imprese.
In assenza di puntuali indicazioni, è da ritenersi prevalente la data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera assembleare di messa in liquidazione della società.
Per le società di capitali vale, a seconda della causa di scioglimento, la:
a) data di iscrizione nel registro imprese della dichiarazione degli amministratori;
b) data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera assembleare di messa in liquidazione della società;
c) data prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto;
d) data di iscrizione del decreto del tribunale che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento.
Il periodo liquidatorio – Per gli adempimenti dichiarativi del periodo liquidatorio, nel caso in cui la liquidazione si protragga oltre il periodo d’imposta in cui è stata deliberata, l’art. 5, comma 3, D.P.R. 322/1998 dispone che, “se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d’imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall’articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d’imposta.”
Iniziata la fase di liquidazione, se essa si protrae oltre all’esercizio in cui è stata deliberata, occorre predisporre le dichiarazioni dei periodi intermedi e presentarle nei termini ordinari.
La Risoluzione del 6 luglio 2010, n. 66/E, dell’Amministrazione Finanziaria, offre lo spunto per ripercorrere l'iter degli adempimenti fiscali connessi al processo di liquidazione volontaria riguardante le società soggette ad IRES.
Più in particolare, qualora la liquidazione si protragga oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio ma, comunque, si concluda entro cinque anni, il reddito imponibile ai fini IRES deve essere determinato provvisoriamente per ciascun esercizio intermedio, salvo conguaglio in base al bilancio finale di liquidazione.
Ai fini dichiarativi, pertanto, devono essere presentate:
- la dichiarazione relativa alla frazione del periodo d'imposta nel corso del quale si è aperta la procedura di liquidazione;
- le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta intercorrenti tra l'apertura e la chiusura della liquidazione;
- la dichiarazione relativa all'intero periodo di liquidazione, predisposta sulla base del bilancio finale di liquidazione.
Per quanto riguarda le imprese individuali, indicazioni sono fornite nella R.M. 31/E/2009, con riferimento agli adempimenti dichiarativi da espletare nel periodo in cui inizia la liquidazione dell’impresa.
In tale caso, occorre presentare:
- una dichiarazione relativa al periodo ante liquidazione, indicando il reddito di impresa da tassare ordinariamente nel quadro RF (o RG);
- una dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo di imposta, sempre limitatamente al reddito di impresa, da indicare nel quadro RF o RG;
- i risultati delle due dichiarazioni relative al reddito di impresa per il periodo ante liquidazione e per la residua frazione del periodo di imposta devono poi confluire in un'unica dichiarazione relativa a tutti i redditi percepiti dal contribuente nel periodo di imposta (compresi quelli relativi alle altre categorie reddituali).
Il periodo post liquidatorio – Per quanto riguarda il periodo post liquidatorio, l’ultimo periodo dell’art. 5, co. 1, D.P.R. 322/1998 prevede che “lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto in via telematica”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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