Micro imprese svincolate dalla nota integrativa

Bilanci redatti in base alle dimensioni dell’impresa dall’esercizio 2016.
È quanto prevede il Dlgs approvato dal Consiglio dei ministri in recepimento della direttiva contabile 34/13. Il Codice civile, sino alla redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2015, detta le regole per la redazione dei bilanci in forma completa e di quelli in forma abbreviata. A questi bilanci, con il recepimento della direttiva, si aggiungono quelli delle micro-imprese la cui disciplina è contenuta nel nuovo articolo 2435-ter. Si tratta delle società che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti: totale attivo dello stato patrimoniale a quota 175mila euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni a 350mila euro e 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio. Queste imprese redigono lo stato patrimoniale e il conto economico in base agli schemi previsti per le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata: medesima previsione per i criteri di valutazione.
La semplificazione più significativa è l’esonero dalla redazione della nota integrativa se, in calce allo stato patrimoniale, sono contenute le informazioni relative a impegni, garanzie, passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale con indicazione della natura della garanzie reali prestate, impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché quelle riferite ai compensi degli amministratori. Le micro-imprese non applicano le disposizioni relative agli strumenti derivati, non redigono il rendiconto finanziario e neppure la relazione sulla gestione. Altre semplificazioni potranno essere previste dai principi contabili relativamente, per esempio, alla fiscalità differita. Le società che si avvalgono di queste esenzioni devono presentare il bilancio in forma abbreviata (o ordinaria) quando per il secondo esercizio consecutivo superano due dei limiti indicati sopra. Le società (non quotate) che superano i limiti citati, ma rimangono nei limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata che restano immutati, seguono le disposizioni dell'articolo 2435-bis che subiscono numerosi cambiamenti.
Con riferimento allo schema di stato patrimoniale, la novità più rilevante riguarda le immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte al lordo degli ammortamenti, come nei bilanci in forma ordinaria, con obbligo di indicare nella nota integrativa i movimenti delle immobilizzazioni. Le modifiche allo schema di conto economico sono la conseguenza di alcune nuove disposizioni: è eliminata la parte straordinaria e, con riferimento all’area finanziaria, sono integrati i riferimenti alle voci che possono essere raggruppate.
Le novità più rilevanti riguardano la nota integrativa. Innanzi tutto, a differenza della norma attuale che enuncia in negativo le informazioni che si possono omettere, il nuovo articolo 2435-bis enuncia in positivo le informazioni che devono essere inserite con diretto riferimento all’articolo 2427. Pertanto, la nota integrativa deve contenere le informazioni relative a, criteri di valutazione, movimenti delle immobilizzazioni, debiti di durata residua superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, oneri finanziari imputati ai valori dell'attivo, impegni, garanzie e passività potenziali, elementi di ricavo e costo eccezionali, numero medio dei dipendenti, rapporti economici con amministratori e sindaci, operazioni con parti correlate, accordi fuori bilancio, strumenti finanziari derivati, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio e dati dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato. Rispetto alla situazione attuale la nota integrativa risulta semplificata, anche se i principi contabili potranno “recuperare” alcune informazioni che, seppure non espressamente richiamate, rientrano nell'obbligo di informativa dei criteri di valutazione (per esempio, svalutazioni e cambiamenti di stime). Tuttavia, in alcuni casi l'obbligo d’informativa, rispetto alla situazione attuale, aumenta: è il caso degli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali che devono essere illustrati, anche a causa dell'abrogazione della parte straordinaria del conto economico. Sino ad ora l’articolo 2435-bis non prevedeva l’illustrazione nella nota integrativa di proventi e oneri straordinari. Così per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che devono essere descritti nella nota integrativa: sino ad ora l’illustrazione era prevista nella relazione sulla gestione, documento a corredo del bilancio che, generalmente, le imprese che lo redigono in forma abbreviata non presentano alle condizioni previste dall’articolo 2435-bis che restano immutate.
La nuova norma prevede, anche per queste imprese, l’applicazione di alcune norme di carattere generale contenute negli articoli 2423 e 2423-ter, nonché di alcune disposizioni previste dagli articoli 2424 e 2426. In particolare, l’obbligo di fornire informazioni complementari nel caso queste siano necessarie, la facoltà di non rispettare obblighi irrilevanti, l’obbligo di disapplicare norme incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta e di seguire le norme in materia d’iscrizione in bilancio dell’avviamento. Le società in questione, sono esonerate dall’obbligo di redazione del rendiconto finanziario e dall’adozione del metodo del costo ammortizzato per titoli, crediti e debiti, ma non è previsto alcun esonero per quanto riguarda le novità in materia di derivati.
Fonte: Il sole 24 ore autore Franco Roscini Vitali

Commenti