Nuovi bilanci: semplificazioni per le micro imprese

Il recepimento della Direttiva 34/13, che riguarda le nuove regole da osservare nella redazione dei bilanci, troverà applicazione a partire dal periodo amministrativo che inizio il 1° gennaio 2016.
Attenzione va posta al fatto che la necessità di porre a confronto nel bilancio i dati del 2016 con i dati del 2015, renderà necessario applicare le nuove regole sin da subito, così da non dover rinviare al prossimo anno la rielaborazione del bilancio 2015 al fine di trarne i dati utili al confronto. 
Va altresì evidenziato che le novità sono diverse a seconda della tipologia d’impresa: mentre infatti per le microimprese i nuovi bilanci saranno “light”, con l’eliminazione dell’obbligo di presentare la nota integrativa, per le altre imprese agli schemi tradizionali del bilancio si aggiunge il rendiconto finanziario. Non saranno tenuti alla presentazione del rendiconto finanziario anche le imprese che presentano il bilancio nella forma abbreviata. 
I bilanci per le micro imprese - Notevoli le semplificazioni previste per le realtà più piccole, per le quali è richiesta soltanto la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale, mentre è possibile omettere la nota integrativa se lo stato patrimoniale è integrato con le informazioni previste. 
Si prevede in particolare che possono essere definite «micro-imprese» ai sensi del nuovo articolo 2435-ter c.c. le imprese che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti: 
- totale attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. 
Per le micro imprese gli schemi di Conto Economico e Stato patrimoniale sono gli stessi degli schemi del bilancio in forma abbreviata. 
Quando, per il secondo esercizio consecutivo, la società ha superato due dei limiti appena richiamati trovano invece applicazione le norme previste per il bilancio in forma abbreviata o ordinaria (a seconda dei casi). Anche nel caso di redazione del bilancio in forma abbreviata si è esonerati dalla presentazione del rendiconto finanziario. 
Oltre all’esonero dall’obbligo di redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, per le micro-imprese non è prevista la deroga per casi eccezionali prevista dall’articolo 2423 comma 5, secondo la quale le disposizioni codicistiche in tema di bilancio non devono essere applicate se incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta di bilancio. Non trovano altresì applicazione le disposizioni in tema di valutazione degli strumenti finanziari derivati al fair value. 
Riassumendo, rientrare nella nuova disciplina delle micro-imprese, comporta l’esonero dagli obblighi di redazione: 
- del rendiconto finanziario (che nella riforma viene reso obbligatorio per tutte le società); 
- della nota integrativa (se in calce allo stato patrimoniale risultano specifiche informazioni richiamate dalla norma); 
- della relazione sulla gestione (se sempre in calce allo stato patrimoniale sono indicate le informazioni necessarie). 
Chi invece sarà tenuto alla predisposizione del bilancio abbreviato, oltre alle semplificazioni del contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto economico, potrà godere dell’ulteriore semplificazione relativa alla predisposizione del rendiconto finanziario. 
Il nuovo rendiconto finanziario – Per tutte le imprese che non rispettano i limiti per rientrate tra le micro imprese e nemmeno i limiti per la redazione del bilancio abbreviato, sarà necessario predisporre oltre agli schemi tradizionali del bilancio anche il rendiconto finanziario. 
Da evidenziare che già il Principio contabile OIC 10, emanato nell’agosto 2014 ed applicabile insieme ad altri rinnovati principi ai bilanci chiusi a partire dal 31/12/2014, raccomandava l’inclusione del Rendiconto finanziario in nota integrativa per tutte le tipologie societarie, prevedendo anche degli schemi da utilizzare. 
Ora il rendiconto finanziario diventa un prospetto autonomo, senza una struttura predefinita, che deve fornire informazioni relative al periodo d’imposta e anche al periodo d’imposta precedente sull’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine e i flussi finanziari dell’esercizio derivante dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento nonché dai rapporti con i soci.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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