Nuovi minimi, sì all’opzione per chi è partito nel 2015

Regime dei superminimi salvo per chi ha iniziato una nuova attività nel corso del 2015 senza manifestare l’opzione nel modello Iva.
Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 67/E di ieri.
Dal 1° gennaio 2015 il nuovo regime forfetario (articolo 1, commi 54 e seguenti della legge 190/2014) ha sostituito tutti i regimi fiscali di favore in vigore al 31 dicembre dello scorso anno, salvo due eccezioni.
Con una clausola di salvaguardia, infatti, è stato consentito ai soggetti in attività al 31 dicembre 2014 e che applicavano il regime dei superminimi (articoli 27, commi 1, 2 e 7 del dl 98/2011) di continuare ad avvalersene fino al compimento del quinquennio o del 35 esimo anno di età.
La legge di conversione del Dl 192/2014 (legge 11/2015) ha successivamente previsto la proroga del regime per coloro che intraprendono una nuova attività nel corso del 2015 e che, in possessi dei requisiti, decidono di avvalersene. Chi ha iniziato nel corso del 2015 prima del 29 febbraio (data di entrata in vigore della legge 11/2015) ha quindi scelto il proprio regime fiscale senza sapere che si sarebbe riaperta la possibilità di accedere ai superminimi che, come regime agevolato, è quello di maggior convenienza. Infatti, solo con il provvedimento delle Entrate 75295 del 3 giugno scorso è stato aggiornato il modello di inizio attività AA9/12. Di qui il chiarimento richiesto a cui le Entrate hanno risposto ieri. 
Nella risoluzione l’Agenzia evidenzia che – per quanto ai sensi dell’articolo 10, comma 12-undecies del Dl 192/2014 l’applicazione del regime fiscale di vantaggio sia espressione di una specifica scelta del contribuente – l’opzione resta comunque regolata dal Dpr 442/1997. In base al comma 1 dell’articolo 1 di questo decreto, l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono dai comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione è quindi subordinata alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno e il contribuente è poi tenuto a comunicare l’opzione effettuata nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. In pratica, quindi, quello che rileva è il comportamento concludente, per cui la mancanza o la tardività della comunicazione di opzione, pur essendo in linea di principio sanzionabile, non determina l’inefficacia della scelta. Per questa via l’Agenzia precisa che coloro che hanno intrapreso un’attività nel corso del 2015 e che, avendone i requisiti, intendono avvalersi della facoltà loro concessa, laddove non abbiano manifestato nel modello di inizio attività l’opzione possono comunque avvalersene dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015 (da presentarsi nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione Iva. Viene poi precisato che questa facoltà si applica anche a coloro che hanno iniziato la nuova attività nel 2015, prima del 29 febbraio 2015.
Le Entrate evidenziano anche che il contribuente, al fine di esercitare l’opzione per i superminimi, dovrà apportare le necessarie rettifiche dei documenti eventualmente già emessi con addebito dell’imposta. In pratica, quindi, per le operazioni attive dovrà emettere nota di variazione per correggere l’attribuzione dell’Iva in rivalsa al cessionario o committente, che a sua volta è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Per quanto riguarda gli acquisti si dovrà provvedere a effettuare la variazione in aumento dell’Iva detratta nel primo trimestre. La convenienza nella scelta da operare, quindi, dovrà considerare anche questo aspetto.
Fonte: il sole 24 ore autore Gian Paolo Ranocchi

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