Operazioni straordinarie: i termini di versamento di Unico

Con il D.Lgs. n. 175/2014, c.d. “Decreto semplificazioni fiscali”, approvato lo scorso 30 ottobre 2014 e pubblicato in G.U. n. 277 del 28.11.2014, sono stati modificati i termini di versamento delle imposte per le società di persone o associazioni, qualora abbiano posto in essere operazioni straordinarie. 
In particolare le società di persone dovranno effettuare il versamento del saldo dovuto per la dichiarazione dei redditi e l’IRAP, in relazione alla frazione del periodo “ante operazione straordinaria“, non più entro il 16/06 dell’anno di presentazione della dichiarazione ma entro il 16 del mese successivo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. 
Dall’entrata in vigore del decreto legislativo (13.12.2014), vengono applicate, quindi, le nuove scadenze di versamento, in deroga a quelle ordinarie. Ma non solo, l’art.17 del D.Lgs. n.175/2014 estende l’obbligo di utilizzare i modelli dichiarativi approvati per l’anno precedente (c.d. “vecchi modelli“). 
I Modelli da utilizzare - Secondo quanto stabilito dalla norma, i soggetti quali le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società e associazioni equiparate, con un periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, potranno utilizzare il modello ministeriale Unico e Irap relativo al periodo di imposta precedente. 
Tale semplificazione consente di ovviare a tante complicazioni che si creavano quando i modelli nuovi non erano ancora disponibili o prevedevano ancora degli errori, ancor più quando i nove mesi successivi alla chiusura del periodo d’imposta, si concludevano a gennaio o febbraio dell’anno successivo. 
Termini di versamento pre e post modifiche - Ai sensi dell’art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001, “il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni [...] compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa”. 
La disposizione stabilisce, quindi, che: 
- le persone fisiche; 
- le società di persone di cui all’art. 5, TUIR (S.n.c., S.a.s.); 
debbano effettuare il versamento a saldo delle imposte dovute risultanti dalla dichiarazione, comprese quelle relative al primo acconto, entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP. 
Tuttavia, il successivo comma 2, stabilisce che: “I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”. Qualora, quindi, tali soggetti decidano di differire il pagamento, il versamento si considera effettuato nei termini, se avviene entro il trentesimo giorno successivo al 16 giugno, applicando una maggiorazione dello 0,40%. 
In caso di operazioni straordinarie, la situazione si complica, in quanto l’anno solare viene distinto in 2 periodi d’imposta. La data che fa da spartiacque è quella del deposito presso il Registro Imprese dell’atto che realizza l’operazione. 
L’art.17 co. 2 del D.Lgs. n. 175/2014, intervenendo sul testo dell'art. 17 del D.P.R. 435/2001, ha stabilito che, in caso di operazioni straordinarie, il saldo delle imposte sui redditi e dell'IRAP relative alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto l’operazione, va corrisposto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa alla medesima sezione di esercizio. 
Pertanto, l’art.17 del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che i versamenti dovuti dalla società di persone per il periodo d’imposta precedente quello in cui assume efficacia l’operazione straordinaria, scadano il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione, non più entro il 16 giugno dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione. 
Tale modifica razionalizza la normativa, evitando lo slittamento di un anno nel versamento delle imposte, che si verifica per tutte le operazioni divenute efficaci entro il mese di marzo. 
La novità comprende tutte le operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione e scissione) nelle quali la società dante causa è una società di persone.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Commenti