Per l’infedele dichiarazione prevale la sanzione principale

La legge di stabilità 2015 ha aggiunto nuovi tipi di perdono, integrando l’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, che ha per titolo “ravvedimento”.
Con il nuovo ravvedimento si possono regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate, compresa l’Irap e le addizionali regionale e comunale all’Irpef, fino alla scadenza dei termini per l’accertamento. Il perdono è possibile anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Il ravvedimento è precluso nei casi in cui al contribuente sia stato notificato un atto di liquidazione o di accertamento, o sia stata notificata la comunicazione di irregolarità, a norma degli articoli 36-bis (liquidazione automatizzata) 36-ter del Dpr 600/1973 (controllo formale), e 54-bis (liquidazione automatizzata) del decreto Iva, Dpr 633/1972. La stessa preclusione opera in presenza di avvisi di recupero di crediti di imposta o di irrogazione di sanzioni, che rappresentano cause ostative del nuovo ravvedimento «per la loro natura di atti autoritativi impositivi che recano una pretesa tributaria» (circolare 6/2015). La nuova norma consente perciò di regolarizzare spontaneamente anche dichiarazioni presentate nel 2011, per l’anno 2010, il cui termine per l’accertamento scade il 31 dicembre 2015. I ravvedimenti possibili sono due:
- presentazione dichiarazione integrativa, in assenza di processo verbale di constatazione;
- presentazione dichiarazione integrativa, in presenza di pvc.
Nel primo caso si applica la lettera b-ter dell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, il quale dispone che la sanzione può essere ridotta a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. Nel secondo caso si applica la lettera b-quater dell’articolo 13 del Dlgs, il quale dispone che la sanzione può essere ridotta a un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3 (irregolarità su ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto), o 11, comma 5 (omessa installazione del registratore di cassa), del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471.
Per l’applicazione delle sanzione si deve tenere conto che la sanzione per infedele dichiarazione, di norma il 100% delle maggiori imposte dovute, “assorbe” tutte le violazioni funzionali o prodromiche, quali, ad esempio, quelle di omessa o irregolare tenuta della contabilità, o di omessa o irregolare fatturazione e registrazione o di omessa o infedele emissione di scontrini o ricevute fiscali, comprese le sanzioni sui tardivi versamenti scaturenti dalla dichiarazione integrativa, che restano assorbite nella violazione coincidente, nella generalità dei casi, con quella inerente all'infedeltà della dichiarazione, considerato che a questa violazione corrispondono le sanzioni più gravi. Resta fermo che il pagamento della sanzione ridotta va fatto contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi moratori al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Sarebbe opportuna una conferma delle Entrate. 
Fonte: Il sole 24 ore autori Salvina Morina Tonino Morina

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