Perdite su crediti: le novità del Decreto crescita e internalizzazione

Modifiche efficaci già dal 2015 – UNICO 2016
Nel Decreto crescita e internalizzazione, approvato in via definitiva lo scorso 06 Agosto dal Consiglio dei Ministri, tra le numerose novità che riguardano la determinazione del reddito d’impresa, non sono mancate modifiche alla disciplina delle perdite su crediti. 
Tali modifiche entrano in vigore nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo. 
L’entrata in vigore del Decreto Crescita e internalizzazione – Nei prossimi giorni il Decreto crescita e internalizzazione dovrebbe approdare in Gazzetta Ufficiale e diventerà efficace trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione. Pertanto, le novità saranno efficaci dal periodo d’imposta 2015 con impatti su UNICO 2016. 
Le novità – Andando ad analizzare nel dettaglio le modifiche normative che riguardano le predite su crediti, viene previsto in primo luogo la deducibilità delle perdite nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui si verificano gli elementi certi e precisi o l’assoggettamento a una procedura concorsuale del debitore. La deducibilità non è più consentita quando l’imputazione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta interpretazione dei principi contabili, il credito avrebbe dovuto essere cancellato dal bilancio. 
Viene inoltre previsto che la perdita è deducibile anche se nel Conto Economico è stata rilevata la Svalutazione del credito, non costituendo l’operazione una violazione del principio di competenza fiscale. 
Tra le procedure concorsuali che consentono in ogni caso la deducibilità della perdita vengono inseriti i piani di risanamento attestati da un professionista abilitato (art. 67, co. 1, lett. d), RD 267/1942). 
Per i crediti esteri, viene prevista la possibilità di considerare in ogni caso sussistenti gli elementi certi e precisi che legittimano la deducibilità fiscale delle perdite su crediti anche nei casi in cui il debitore sia stato assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle interne, sempreché si tratti di fornitori situati in Stati che assicurano un adeguato Scambio di informazioni. 
La novità normativa rispecchia quanto già sostenuto dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 26/E/2013. Infatti, nel richiamato documento d prassi era stato estesa l’applicazione dell’articolo 101, comma 5, del TUIR anche alle perdite su crediti verso debitori esteri. 
In particolare, nel caso in cui il debitore estero sia assoggettato a procedura concorsuale, al fine del riconoscimento della deducibilità della perdita si prevedeva la necessità di verificare che la procedura del Paese di appartenenza sia assimilabile ad una delle procedure concorsuali elencate nell’articolo 101, comma 5, del TUIR. 
A tale scopo si riteneva sufficiente dimostrare che la procedura estera presentasse le stesse caratteristiche sostanziali delle procedure concorsuali nazionali tra le quali, prima fra tutte, l’esistenza dell’accertamento della situazione di illiquidità da parte di un’autorità giurisdizionale o amministrativa. 
Nella relazione illustrativa al Decreto viene evidenziato che tra le procedure estere, assimilabili a quelle italiane, vi rientra, a titolo esemplificato, quella prevista nell’ordinamento statunitense e denominata Chapter 11.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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