Reverse charge: la gestione delle operazioni complesse

Premessa . L’applicazione del nuovo reverse charge continua a sollevare numerose perplessità applicative, specie con riferimento alle operazioni complesse comprensive anche di prestazioni da assoggettare a reverse charge. Su tale questione è intervenuta l’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 14/E/2015. 
I chiarimenti dell’Agenzia – E’ stato chiarito che nei casi di prestazioni complesse, in via generale, le singole prestazioni soggette a reverse charge devono essere distinte dalle altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione, in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell’inversione contabile. In sostanza, con la C.M. 14/E/2015, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che se un unico contratto contempla sia prestazioni da assoggettare all’inversione contabile sia servizi soggetti all’applicazione dell’Iva nelle modalità ordinarie, si deve procedere alla scomposizione delle operazioni, indipendentemente da valutazioni sull’unitarietà o meno di tali prestazioni 
Alla suddetta regola generale sono previste delle eccezioni. Si prevede infatti che nei contratti relativi alla costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di 15 cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche con riferimento alla prestazioni riconducibili al nuove reverse charge trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge. 
Le eccezioni - Restano escluse dalle eccezioni, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per tali prestazioni sarà necessario scindere le prestazioni e individuare quelle da fatturare con il reverse charge e quelle che invece devono essere fatturate con le modalità ordinarie. 
La soluzione proposta dall’Agenzia non è affatto lineare, perché cosi come avviene nella costruzione di un edificio ovvero negli interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia, anche nelle manutenzioni straordinarie si tratta di un contratto unico e inscindibile, con elevate difficoltà di scomposizione delle operazioni. 
Discorso diverso invece deve essere effettuato per le manutenzioni ordinarie, che spesso si caratterizzano per interventi isolati e permettono agevolmente la distinzione delle prestazioni. 
La soluzione possibile - La soluzione auspicata da più parti è quella di prevedere anche per le manutenzioni straordinarie l’applicazione generalizzate delle modalità ordinarie, che potrebbe essere estesa anche agli interventi di manutenzioni ordinarie che si caratterizzano per l’unitarietà dell’operazione. 
Un’operazione può definirsi unica quando vi è la presenza di un intervento principale e una serie di interventi accessori al primo. In tale caso, anche le prestazioni accessorie devono seguire il regime IVA della prestazione principale. 
A livello generale, la Corte di Giustizia ha sistematicamente ribadito che ciascuna prestazione va normalmente considerata come autonoma e indipendente. Ha peraltro aggiunto che prestazioni formalmente autonome (che potrebbero essere fornite separatamente e dare così luogo a una distinta applicazione dell’IVA) devono essere considerate come un’unica prestazione quando non sono indipendenti, come avviene nel caso in cui due o più interventi del fornitore sono connessi a tal punto da formare – oggettivamente – una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione risulterebbe artificiosa. 
Sembra proprio il caso delle manutenzioni straordinarie, che presentano quel grado di connessione necessario per considerare la prestazione unitaria.
Autore: redazione Fiscal focus

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