Reverse charge: quando l’impianto è relativo all’edificio?

Numerosi sono i quesiti che pervengono in redazione in relazione all’applicazione del reverse charge all’installazione degli impianti, nonché alle manutenzioni e riparazioni, relative agli edifici. Le difficoltà degli operatori riguardano l’individuazione dei criteri per stabilire quando applicare il reverse charge. In tal senso, la norma fa riferimento alle prestazioni relative agli edifici.
Il concetto di edificio - L’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile trova applicazione esclusivamente per le prestazioni relative ad edifici. Il riferimento agli edifici, in luogo dei beni immobili in genere, porta ad escludere le prestazioni rese su terreni, parti del suolo, parcheggi; piscine; giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.). 
Ma la questione di maggiore complessità è il collegamento che vi deve essere tra l’impianto e l’edificio.
Rilevante dottrina ha sostenuto che tale collegamento possa desumersi dal regolamento UE 282/11, cosi come modificato dal regolamento 1042/13, in vigore dal 1° gennaio 2017. 
Va premesso che la normativa richiamata si preoccupa di definire il nesso diretto che deve sussistere tra la prestazione e l’immobile affinché la prestazione venga ricompresa tra i servizi relativi ai beni immobili, riproducendo in sostanza i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria nella R.M. 48/E/2010, laddove si concentrava l’attenzione sulla relazione concreta ed effettiva che la prestazione doveva avere con il bene immobile. 
Per quanto riguarda la definizione di bene immobile, l’art. 1, n. 2), lett. a) del Regolamento UE 1042/2013 modifica la sezione V del Regolamento 282/2011, introducendo un nuovo articolo 13 –ter, nel quale si sancisce che ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE, sono considerati “beni immobili”: 
a) una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso; 
b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile; 
c) qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori; 
d) qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio. 
Nel nostro caso, invece, risulta più attinente il riferimento operato dall’Amministrazione Finanziaria, sottolineando che in ambito fiscale non sussiste una definizione di edificio, fa riferimento all’art. 2 del D.Lgs. n. 192/2005, secondo cui l’edificio consiste in “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; ……”. 
Il riferimento a tale ultima disposizione normativa ci permette di comprendere nel perimetro applicativo del reverse charge qualsiasi impianto stabilmente presente all’interno dell’edificio. 
Come si evince dalla definizione riportata, infatti, sono da considerarsi parte del fabbricato tutti gli impianti che si trovano stabilmente all’interno del fabbricato. Pertanto, non è necessario un “legame permanente” tra impianto e fabbricato, ma è sufficiente che l’impianto si trovi stabilmente all’interno dello stesso. È per tale ragione che riteniamo che la manutenzione dei condizionatori, stabilmente presenti all’interno del fabbricato, sia da assoggettare a Reverse charge. 
Diversamente, il Regolamento 1042/2013 richiede che l’impianto sia strumentale all’edificio, la cui mancanza renderebbe l’edificio incompleto o comunque alterato.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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