Rivalutazione: valore in atto inferiore a quello rivalutato

Necessario fare menzione in atto dell’intervenuta rideterminazione
Premessa – Nel caso in cui il contribuente indichi in atto un corrispettivo inferiore a quello risultante dalla perizia di stima, la risoluzione n. 53/E del 2015 ammette due nuove ipotesi in cui gli Uffici possono ritenere comunque corretto il comportamento tenuto dal contribuente: da un lato, quando tra il valore indicato in atto e quello periziato vi sia uno scostamento poco significativo, che non può essere obiettivamente ricollegabile alla volontà di “risparmiare” indebitamente imposte indirette; dall’altro, il caso in cui, pur in presenza di una sensibile differenza tra valore di perizia e corrispettivo dichiarato, il contribuente abbia fatto menzione nell’atto dell’intervenuto affrancamento di valore. 
Rivalutazione terreni e partecipazioni - I co. 626 e 627, dell’art. 1, Legge di Stabilità 2015 (L. 23.12.2014, n. 190) hanno disposto, ancora una volta, la riapertura dei termini entro cui poter effettuare la rideterminazione del valore dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, ma, al contempo e per la prima volta da quando questa facoltà è stata introdotta nel nostro ordinamento, hanno anche raddoppiato l’aliquota dell’imposta sostitutiva che occorre versare elevandola, per i terreni, dal 4 all’8. 
Valore in atto inferiore a quello di perizia - L’Agenzia delle Entrate ha più volte esaminato la questione relativa al fatto che “la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui ai co. da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale”. Il valore rideterminato costituisce, quindi, valore minimo di riferimento non solo per il calcolo della plusvalenza rilevante ai fini delle imposte dirette, ma anche per il calcolo delle imposte indirette dovute in sede di trasferimento del terreno. 
Circolare 1/E/2013 - La C.M. 15.2.2013, n. 1/E, ribadendo quanto chiarito in precedenti interventi, ha affermato che “affinché il valore rideterminato possa assumere rilievo agli effetti del calcolo della plusvalenza, è necessario che esso costituisca valore normale minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali […]. Pertanto, qualora il contribuente intenda avvalersi del valore rideterminato deve necessariamente indicarlo nell’atto di cessione anche se il corrispettivo è inferiore. In tal caso, le imposte di registro, ipotecarie e catastali devono essere assolte sul valore di perizia indicato nell’atto di trasferimento. Nel caso in cui, invece, nell’atto di trasferimento sia indicato un valore inferiore a quello rivalutato, si rendono applicabili le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze indicate nell’articolo 68 del T.U.I.R., senza tener conto del valore rideterminato”. In altri termini, sulla base della citata prassi, il contribuente che indichi nell’atto di cessione del terreno un valore inferiore a quello determinato con la perizia giurata di stima, si espone a una rettifica da parte del Fisco anche con riferimento alla determinazione della plusvalenza tassabile, non potendo far valere gli effetti della rivalutazione del bene. 
Risoluzione n. 53/E/2015 - I tecnici delle Entrate nella Risoluzione n. 53/E/2015 hanno però fatto una lieve apertura sull’argomento ritenendo che l’esigenza di non intralciare l’attività di controllo possa considerarsi non disattesa nell’ipotesi in cui il contribuente, pur avendo dichiarato in atto un corrispettivo anche sensibilmente inferiore a quello periziato, abbia comunque fatto menzione nello stesso atto della intervenuta rideterminazione del valore del terreno. Nei predetti casi, per il calcolo della plusvalenza ai fini dell’imposte dirette potrà farsi comunque riferimento al predetto valore rivalutato che rileverà quale valore minimo di riferimento, anche ai fini della determinazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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