Slalom tra sconti per fissare il reddito

Il regime di vantaggio (Dl 98/2011) prevede una determinazione del reddito secondo il principio di cassa, pertanto concorrono i ricavi incassati e i costi sostenuti nell’esercizio; al reddito così generato si applica l’imposta sostitutiva del 5%.
Questo fino alla naturale scadenza del regime, poiché come noto esso è stato abrogato dalla legge 190/2014 in favore del nuovo regime dei forfetari, che prevede una tassazione appunto forfetaria dei ricavi incassati nell’esercizio.
Nel regime dei minimi sono deducibili i componenti negativi inerenti all’attività, quindi spese quali cancelleria, libri, assicurazioni professionali ecc. sono deducibili al 100%, tuttavia in alcuni casi vengono utilizzati particolari regole differenti da tutti gli altri contribuenti aderenti ai regimi “ordinari”. Anzitutto i beni che vengono utilizzati ad uso promiscuo nell’impresa/attività professionale sono deducibili nel limite del 50% (al netto dell’Iva indetraibile, come precisato dalla Circolare 13/E del 26 febbraio 2008, punto 1.8 che quindi rappresenterà un costo deducibile) a prescindere dalle disposizioni dettate dal Tuir:
- le spese sostenute per le autovetture, quali il carburante, le spese di manutenzione, i pedaggi autostradali, il telepass ecc.. sono deducibili nel limite del 50% del costo sostenuto nell’anno e non nel limite ordinario del 20% come prescritto dal Tuir (perciò a tutto vantaggio del commerciante/professionista ma viceversa a svantaggio dell’agente/rappresentante che fruirebbe di una deduzione più elevata, pari all’80%). Inoltre anche l’auto stessa acquistata nell’esercizio non viene assoggettata ad ammortamento, che in questo regime non opera, ed il costo è interamente deducibile nell’esercizio per di più senza considerare il limite dei 18.075,99 che vale soltanto nei regimi ordinari ( ovviamente considerando il tetto di 15mila euro di beni strumentali per restare nel regime); 
- spese sostenute per i telefoni cellulari quali le ricariche e le spese per il traffico telefonico in genere, nonché l’acquisto stesso del cellulare sono sempre deducibili per il 50% (a differenza dell’80% ordinario) nell’esercizio;
- le spese legate all’abitazione utilizzata ad uso promiscuo per l’esercizio dell’attività, quali le utenze, i canoni d’affitto, ecc.. sono deducibili per il 50% del costo sostenuto. Eccezione a questa regola del 50% opera per - le spese di rappresentanza che, come chiaramente disposto dalla circolare 34/2009 punto 9, invece seguono la disciplina ordinaria, quindi: 
deducibili solo se congrue e inerenti ai sensi dell’articolo 108 comma 2 del Tuir e nei limiti:dell’1% dei compensi incassati dai professionisti;
dell’1,3% di ricavi e proventi fino a 10.000.000 (limite ben superiore ai 30mila concessi).
Viceversa le spese di vitto e alloggio, sia per professionisti che per imprenditori, deducibili secondo le regole del Tuir nella misura del 75% (a cui per i professionisti si somma il limite del 2% dei compensi percepiti), nel regime dei minimi sono integralmente deducibili se inerenti all’attività, così come deducibili al 100% saranno per i professionisti anche le spese per partecipare a convegni, corsi di aggiornamento che invece ordinariamente sarebbero deducibili solo per il 50%. Tale chiarimento viene esposto dalla Circolare 7/E/2008 che alla domanda in merito alla deduzione del costo sostenuto per cene e alberghi risponde che per le esigenze di semplificazione nella modalità di determinazione del reddito per i contribuenti minimi si ritiene che non si possano applicare le disposizioni specifiche del Tuir che limitano la deducibilità di alcuni costi. 
Fonte: Il sole 24 ore autori Paolo Meneghetti-Vittoria Meneghetti

Commenti