Società cancellate, spazio ai recuperi

Se l’ufficio vuole recuperare dai soci le imposte dovute dalla società cancellata dal Registro imprese deve dimostrare l’esistenza di un attivo di liquidazione e in che misura ciascun socio ha percepito delle somme.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13259 depositata ieri.
L’agenzia delle Entrate aveva notificato ai soci di una Spa, già cancellata dal Registro imprese, un avviso di accertamento con il quale veniva pretesa, pro quota, l’Irpeg, oltre sanzioni e interessi.
I soci avevano impugnato congiuntamente il provvedimento, ma entrambi i giudici di merito avevano confermato la pretesa.
In particolare, la Ctr aveva ritenuto vi fosse una responsabilità dei soci sul presupposto che la società aveva distribuito un attivo dalla liquidazione.
Avverso la decisione erano ricorsi così per Cassazione lamentando, in buona sostanza, che l’ufficio non aveva provato né l’esistenza né la quantificazione delle somme percepite da parte di ciascuno dei soci.
La Suprema Corte, riformando integralmente la sentenza di merito, ha accolto i ricorsi.
Innanzitutto ha ricordato che l’articolo 2495 C.c. dispone che dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
La Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 6070/2013) ha affermato che l’estinzione non comporta automaticamente la “sparizione” dei debiti insoddisfatti, determinandosi un fenomeno di tipo successorio nei limiti in cui i soci abbiano ricevuto utili dal riparto di liquidazione.
Proprio da tale ultima condizione dipende la possibilità di proseguire l’azione da parte del creditore sociale con la conseguenza che ove intenda agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest’ultimo. In concreto è tenuto a provare che vi sia stata la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio e che una quota di tale attivo sia stata dal socio stesso riscossa.
È stato così affermato che la cancellazione dal Registro imprese costituisce il presupposto della proponibilità dell’azione nei confronti dei soci e la percezione di somme in sede di liquidazione del bilancio finale costituisce il limite della responsabilità di quest’ultimo.
L’amministrazione finanziaria, al pari di ogni altro creditore, non è esonerata da tale onere probatorio e pertanto ove intenda avanzare una pretesa ai fini delle imposte in capo al socio deve dimostrare la reale percezione e l’entità esatta delle somme incassate.
Fonte: Il sole 24 ore autore Laura Ambrosi

Commenti