Studi di settore: utilizzo retroattivo

Studi evoluti da utilizzare in contradditorio
Premessa – Lo studio di settore evoluto può essere applicato anche alle annualità precedenti il 2014 anche se emergono anomalie negli indicatori economici, purché il contribuente fornisca chiarimenti in merito al fatto che l’incoerenza non derivi dall’infedeltà delle informazioni utilizzate per il calcolo ovvero da insufficienze produttive dell’azienda.
Utilizzo retroattivo studi di settore - Le recenti circolari in materia di studi di settore emanate dall’Amministrazione finanziaria negli ultimi anni hanno affermato, in modo perentorio, che gli studi evoluti non possono essere applicati ai periodi d’imposta precedenti la loro approvazione, in quanto comprensivi dei correttivi congiunturali, i cui risultati tengono conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, esistenti in modo differente in annualità precedenti rispetto, nel nostro caso, al 2014.
Circolare Agenzia Entrate - In relazione all’attività di accertamento basata sulle risultanze degli studi di settore, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 28 dello scorso 17 luglio ha richiamato l’attenzione degli Uffici su quanto già precisato al paragrafo 4 della circolare n. 23/E del 2013 e confermato dalla circolare n. 20/E del 2014, sul tema della centralità della fase del contraddittorio.
Studi di settore evoluti - In particolare, i risultati degli studi di settore evoluti per il 2014, senza tener conto ovviamente delle modifiche apportate agli stessi (correttivi “crisi”) dal decreto ministeriale 15 maggio 2015 applicabili al solo periodo d’imposta 2014 (né di qualsiasi altro correttivo per la crisi approvato per altri periodi di imposta) potrebbero trovare applicazione solo per l’eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa all’annualità 2012, atteso che la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il periodo di imposta 2014 si riferisce proprio a tale annualità.
Attività esercitata - L’Agenzia conferma altresì quanto già precisato nella citata circolare n. 23/E, ovvero che al fine di poter accertare che effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente, l’Ufficio avrà cura di verificare che le attività esercitate nel periodo d’imposta da accertare siano le medesime di quelle previste nello studio evoluto e che lo stesso le colga compiutamente
Indicatori di coerenza – Inoltre l’utilizzo delle risultanze degli studi di settore evoluti per la determinazione della pretesa tributaria in relazione all’accertamento di annualità precedenti è possibile qualora non emergano delle incoerenze negli indicatori economici previsti dagli studi di settore evoluti.
Infedeltà dei dati - Ove risultino invece anomalie nei predetti indicatori economici, le risultanze degli studi di settore evoluti potranno essere utilizzate dall’Ufficio ai fini delle valutazioni per la definizione solo qualora emerga che la mancata coerenza non deriva dall’infedeltà delle informazioni utilizzate per la stima, ovvero da insufficienze produttive dell’azienda.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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