Termini doppi con denuncia puntuale

La disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento contenuto nel decreto sulla certezza del diritto richiede specifici accorgimenti in sede difensiva per i contribuenti che hanno commesso reati tributari, da valutare caso per caso a seconda che trovi o meno applicazione la nuova normativa, la precedente o il regime transitorio.
Per gli atti notificati dal 2 settembre 2015 il decreto subordina il raddoppio dei termini alla presentazione della denuncia entro la decadenza ordinaria: la violazione penale deve quindi essere stata comunicata all’Agenzia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.
Queste regole trovano applicazione agli atti impositivi notificati successivamente all’entrata in vigore del decreto (2 settembre 2015). In futuro, quindi, il contribuente, in presenza di questi atti (notificati oltre i termini ordinari), dovrà verificare la data di presentazione in Procura della notizia di reato. Nel caso in cui essa sia successiva all’ordinaria decadenza l’atto è illegittimo per intervenuta decadenza del potere di accertamento. Si pensi ad un contribuente denunciato nei primi mesi del 2015 per un reato tributario commesso nel 2009: l’eventuale accertamento, notificato dopo il 2 settembre, sarà tardivo perché la notizia di reato è stata presentata oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo.
Attualmente gli uffici non sempre inseriscono gli estremi della notizia di reato negli atti notificati, per cui è auspicabile che in futuro tale informazione sia indicata, ovvero sia allegata (anche per stralcio) la notizia di reato. In caso contrario sarà opportuno contestare l’assenza di informazioni che di fatto impedisce, prima alla difesa, e, poi, al giudice adito, di valutare la legittimità del raddoppio dei termini. Va da sé che anche per i “nuovi” atti la semplice presentazione nei termini della notizia di reato non può determinare automaticamente la legittimità dell’operato dell’Ufficio. In sostanza la previsione della Corte costituzionale secondo cui il giudice tributario, a richiesta del contribuente, è chiamato a verificare l’eventuale strumentalità della notizia di reato, dovrà essere osservata anche in futuro. Se, per le più svariate ragioni, la denuncia dovesse risultare infondata e finalizzata soltanto a beneficiare di un termine più lungo da sfruttare per le rettifiche fiscali, sarà importante eccepire, anche in futuro, l’illegittimità dell'atto impugnato.
Per gli atti notificati prima del 2 settembre 2015 si applicano le previgenti regole e quindi sostanzialmente la difesa è la medesima di quella svolta in questi anni per analoghe impugnazioni. Occorrerà quindi evidenziare, come suggerito da numerosi giudici di merito, la pretestuosità/infondatezza della notizia di reato, l’assenza di reato tributario, ecc.
Anche in queste ipotesi tuttavia la nuova norma suggerisce alcuni spunti utili. Innanzitutto non pare avere più fondamento l’eccezione, sollevata di sovente, della presentazione della denuncia oltre i termini ordinari, in quanto il contenuto del decreto delegato comporta chiaramente che in passato non vi fosse tale necessità. Appare invece indispensabile la presentazione della notizia di reato: in passato alcuni uffici (ed anche giudici di merito) ritenevano addirittura non necessaria la presentazione della denuncia, ma solo la sussistenza dei presupposti. Dal decreto, che individua la tempistica entro cui presentare la notizia di reato, pare ora potersi dedurre che anche per il passato la notizia di reato dovesse essere presentata ancorchè entro tempi differenti.
Per quanto concerne, infine, il regime transitorio la norma prevede l’applicazione del vecchio regime per i Pvc e gli inviti a comparire notificati alla data del 2 settembre 2015 (quindi raddoppio anche con notizia di reato “ritardata” rispetto all’ordinario termine decadenziale) a condizione che il successivo atto impositivo sia notificato entro il 31 dicembre 2015. In questa ipotesi il contribuente dovrà verificare la tempestività della data di consegna/notifica del Pvc/invito e del successivo atto impositivo. Sarà certamente oggetto di discussione ai fini della legittimità del successivo atto impositivo, la notifica del Pvc (come peraltro sta avvenendo da parte di alcuni reparti della Gdf) in modo del tutto accelerato e a controllo palesemente non ultimato al solo scopo di beneficiare del termine raddoppiato secondo le vecchie regole.
Fonte: Il Sole 24 ore autore Antonio Iorio

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