UNICO 2015: visto di conformità per crediti superiori ad euro 15.000

L’art. 1, comma 574, della Legge 147/2013 ha previsto che l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute e IRAP per importi superiori a € 15.000 comporta l’obbligo di rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale scaturisce il credito. 
Dal 1° gennaio 2014, a seguito della Legge di Stabilità 2014, per l’utilizzo in compensazione dei crediti emergenti da dichiarazioni diverse dall’IVA, per importi superiori a € 15.000,00, è esteso l’obbligo di opposizione del visto di conformità, ex art. 35, comma 1, lett a), D.Lgs. n. 241/1997.
Ai sensi dell’art. 10, comma 7, del Decreto-Legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102:- i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui; 
- nonché i contribuenti che, ai sensi dell’art. 1, comma 574, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzano in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito per importi superiori a 15.000 euro annui, 
hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. 
Non è necessario apporre il visto di conformità, in caso di compensazione della stessa imposta. L’obbligo del visto riguarda, infatti, solo le compensazioni "orizzontali", cioè quelle operate tra crediti e debiti di diversa natura, d’importo superiore a 15.000 euro. 
Inoltre, al fine del computo del limite (15.000), non vanno conteggiate le compensazioni effettuate nell’ambito della medesima imposta, ancorché tramite il mod. F24. Così, ad esempio, l’utilizzo in compensazione del credito IRPEF (codice tributo “4001”) per versare l’acconto IRPEF (codici tributo “4033” o “4034”) non concorre al superamento del limite. 
Nel caso di crediti riferiti ad imposte diverse che scaturiscono dalla medesima dichiarazione, il limite di € 15.000 va verificato per ogni singola imposta. 
Per quanto riguarda le modalità di compensazione l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che, a differenza di quanto previsto per il credito IVA superiore a € 5.000, non sussiste l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per poter effettuare la compensazione. 
In base alla C.M. 31.7.2010, n. 1/E, in riferimento ai crediti Iva, in ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non spettanti, si rende applicabile la sanzione nella misura del 30% (detta previsione pare utilizzabile, nelle medesime situazioni, anche nel caso di imposte dirette).
Con riguardo ai soggetti che hanno la possibilità di apporre il visto, in prima battuta sono indicati i responsabili dei centri di assistenza fiscale, ma poi si indicano come alternativa, così come già avviene oggi per il comparto Iva, anche i dottori commercialisti ed esperti contabili, i consulenti del lavoro, nonché i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. 
Nelle società di capitali con l'obbligo della revisione legale dei conti il soggetto incaricato di tale obbligo può essere in alternativa il soggetto incaricato della revisione (in alcuni casi coincidente con il collegio sindacale). 
In ogni caso, a prescindere dal soggetto che rilascia il visto di conformità, i controlli da eseguire sono i medesimi. 
Il Modello UNICO PF 2015 comprende la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione annuale IVA. A partire da quest’anno la sezione ‘‘Visto di conformità” può essere compilata sia con riferimento all’IVA, in caso di presentazione della dichiarazione IVA con lo stesso modello, che per le imposte dirette, che per entrambe. 
Nel frontespizio del modello UNICO PF 2015, laddove e` prevista la sezione ‘‘Visto di conformità’’ (rilasciato ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. n. 241/1997) relativa ai redditi/IVA, deve essere indicato uno dei seguenti codici: 
• codice 1 Se il visto si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi, 
• codice 2 Se il visto si riferisce alla sola dichiarazione IVA, 
• codice 3 Se il visto si riferisce ad entrambe le dichiarazioni. 
Nei successivi campi dovranno poi essere indicati: 
- codice fiscale del responsabile del CAF e codice fiscale del CAF; oppure 
- codice fiscale del professionista; 
- firma del responsabile del CAF o del professionista.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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