Via libera al Durc online con rate e mini-debiti

Regolarità contributiva anche con pendenze fino a 150 euro
Possono ottenere il documento di regolarità contributiva con la nuova procedura telematica partita il 1° luglio (Durc online) anche le aziende che hanno in corso una rateizzazione dei versamenti e quelle che hanno uno «scostamento» non superiore a 150 euro tra le somme dovute e quelle effettivamente versate.
Sono questi due elementi di flessibilità della procedura di semplificazione del Durc prevista dal Dl 34/2014 (articolo 4) e avviata con il decreto ministeriale del 30 gennaio 2015.
Il Durc online può portare a indubbi vantaggi in termini di velocità nell’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva ma è bene conoscere nel dettaglio tutti i risvolti di maggior rilievo, soprattutto con riferimento alle situazioni che possono generare criticità nel rilascio del documento.
Intanto, va detto che l’ambito oggettivo della verifica comprende i pagamenti nei confronti di Inps, Inail e Casse edili scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui è effettuata. La disposizione presuppone che sia scaduto anche il termine di presentazione delle correlate denunce retributive.
Lo stesso decreto fa salvo il rilascio della regolarità in particolari condizioni, come quelle di crisi dell’impresa:
in pendenza di rateizzazioni concesse dagli enti coinvolti nel processo di verifica o dagli agenti della riscossione;
nei casi di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
quando sussistono crediti (verificati) in fase amministrativa oggetto di compensazione;
in presenza di crediti, sempre in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo o giudiziario, ricorrendo particolari presupposti;
qualora vi siano crediti affidati per il recupero agli agenti della riscossione, nei confronti dei quali sia stata operata la sospensione della cartella di pagamento.
Sulle rateizzazioni, è importante ricordare che - con riferimento alle dilazioni concesse dall’agente della riscossione – il debitore può conservarne il beneficio anche omettendo il versamento di otto rate (non necessariamente consecutive). Questo può avvenire nell’ambito di un piano di ammortamento di 72 o di 120 rate (articolo 19 del Dpr 602/1973, salvo modifiche che potrebbero arrivare con l’attuazione della delega fiscale).
Un’altra facilitazione risiede nell’ipotesi dello scostamento «non grave» che non fa scattare l’irregolarità se la differenza tra le somme dovute e quelle versate si attesta su importi pari o inferiori a 150 euro. Il valore deve essere considerato con riferimento ai singoli enti: nel caso dell’Inps, si applica a ciascuna gestione (dipendenti, Co.co.co, datori di lavoro agricoli con dipendenti, lavoratori autonomi artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico) nella quale si è originata la scopertura, considerando sia i contributi che le sanzioni civili.
Per l’Inail l’importo dei 150 euro deve essere invece considerato distintamente, secondo il seguente criterio: come sommatoria delle diverse scoperture, con riferimento alle tariffe industria, artigianato, terziario, altre attività e premi speciali; come totale insoluto della gestione navigazione; come totale insoluto delle polizze per apparecchi radiologici e sostanze radioattive.
Una particolare attenzione deve essere posta nei casi di irregolarità, emersa dal controllo nelle singole gestioni degli enti coinvolti: qui il sistema non sarà in grado di emettere il Durc in tempo reale e informerà il richiedente che sono in corso verifiche. L’esito finale dell’interrogazione sarà successivamente comunicato all’indirizzo Pec (dell’interessato o dell’intermediario) indicato nell’applicativo in fase di accesso.
L’articolo 4, comma 1 del Dm prevede che – in questa ipotesi – sia inviato al richiedente o all’intermediario delegato l’invito a regolarizzare la posizione, nel termine di 15 giorni. In realtà, come ha precisato il ministero del Lavoro con la circolare 19/2015, l’ente coinvolto non potrà dichiarare l’irregolarità prima che siano trascorsi 30 giorni dall’iniziale interrogazione del Durc online, consentendo così di ritenere validi anche i versamenti effettuati successivamente alla scadenza dei termini del preavviso ma comunque avvenuti nell’arco dei 30 giorni.
Infine, una particolarità riguarda la verifica dei lavoratori iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti. Per questi soggetti bisogna effettuare una doppia verifica: all’Inail per quanto concerne gli aspetti assicurativi e all’Inps per il controllo della regolarità della posizione Inps dei soci (si pensi a una Snc con diversi soci artigiani).
LA RICHIESTA DEL DOCUMENTO 
L’utente che ha le credenziali accede al portale Inps o a quello dell’Inail e seleziona il servizio Durc online.
Sceglie la funzione «Consultazione Regolarità», inserisce il codice fiscale del soggetto di cui si richiede la verifica e clicca su «Consulta regolarità»: se è già presente un documento di regolarità in corso di validità, questo può essere visualizzato e scaricato in formato Pdf. 
In caso contrario, bisogna utilizzare la funzione «Richiesta regolarità»
A quel punto, se altri hanno già richiesto la verifica, il portale avvisa l’utente e fornisce il numero di protocollo già attribuito alla prima richiesta; viceversa, prende in carico la nuova richiesta e assegna un protocollo
Si può rimanere in attesa dell’esito oppure tornare sull’applicativo in un secondo momento attraverso la funzione «Lista richieste» (dove è previsto il controllo dello stato di avanzamento dell’interrogazione).
L’ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ 
IL RILASCIO IMMEDIATO
Se è possibile attestare subito la regolarità 
Il sistema emette in tempo reale il Durc, in formato Pdf, con le seguenti indicazioni: denominazione, sede legale, codice fiscale del soggetto interessato; iscrizione all'Inps, all'Inail e – se previsto – alle Casse Edili; dichiarazione di regolarità; numero identificativo, data di effettuazione della verifica e data di scadenza di validità (120 giorni)
LA VERIFICA SUPPLEMENTARE 
Se non è possibile attestare subito la regolarità 
Il sistema comunica con un messaggio che è stata attivata la procedura di verifica; esaurita questa fase, con una successiva Pec al richiedente, viene quindi data comunicazione che l’esito può essere visualizzato a sistema (attraverso la funzione «Lista Richieste»); se questo è positivo, il Durc può essere visualizzato e scaricato.
LA SITUAZIONE DI IRREGOLARITÀ 
Se gli enti rilevano situazioni di irregolarità, entro 72 ore emettono l’invito a regolarizzare, tramite Pec all’interessato o al soggetto delegato, assegnando il termine di 15 giorni.
Se la regolarizzazione non avviene prima della scadenza dei 30 giorni dalla data della richiesta, è emessa l’attestazione di irregolarità. Nel nuovo sistema non è più prevista la regola del silenzio-assenso che invece era disciplinata dalle disposizioni precedenti
Se la richiesta è stata effettuata da una Pa e ne ricorrono i presupposti, l’irregolarità farà scattare l’intervento sostitutivo (articolo 4, Dpr 20/2010, come modificato dall’articolo 31 del Dl 69/2013).
Vecchio sportello in via residuale
La complessità del sistema che ruota intorno alla verifica della regolarità contributiva crea alcune situazioni particolari che devono essere gestite con accorgimenti ad hoc: non sempre è sufficiente, infatti, effettuare una sola interrogazione della piattaforma del Durc online. In alcuni casi è necessario servirsi ancora del “vecchio” portale, o rivolgersi a entrambi gli applicativi di Inps e Inail.
Cerchiamo quindi di capire come vanno gestiti questi casi particolari. L’impianto dello Sportello unico previdenziale (www.sportellounicoprevidenziale.it) a cui si accedeva nel sistema previgente rimane attivo per alcune casistiche residuali.
Il metodo tradizionale 
Fatta salva la regola generale di accedere - tramite i siti di Inps e Inail - alla sezione dedicata al Durc online, l’uso del vecchio sportello (che resterà operativo, per una fase transitoria, non oltre il 1° gennaio 2017) rimane obbligatorio per richiedere la verifica in queste ipotesi:
per la certificazione dei crediti tramite la piattaforma istituita dal ministero dell’Economia; 
per i Durc correlati al pagamento di fatture di debiti scaduti al 31 dicembre 2012, rientranti nel perimetro applicativo dell’articolo 6, comma 11-ter, del Dl 35/2013; 
per la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari, da parte degli Sportelli unici; 
per la ricostruzione privata nell’ambito del terremoto in Abruzzo. 
Peraltro, l’Inail (nota del 2 luglio 2015, n. 4605) fornendo le istruzioni per le richieste di Durc sopra elencate, ha precisato anche che l’unica verifica effettuabile attraverso il portale è quella riferita alla causale «Altra tipologia» per «Altri usi consentiti dalla legge», che viene preimpostata automaticamente dal sistema. È sulla stessa linea l’Inps: con il messaggio 4521 del 2 luglio, l’Istituto ha comunicato che eventuali richieste di Durc presentate allo Sportello unico, al di fuori delle ipotesi previste, dovranno essere riproposte tramite la nuova procedura.
Tra i casi di utilizzo residuale dello Sportello, vanno annoverate tutte quelle situazioni – evidenziate dalla circolare del Lavoro 19/2015 – nelle quali non sia possibile il rilascio del Durc online, per l’assenza delle informazioni necessarie all’interno degli archivi dell’Inps, dell’Inail e delle Casse edili: comunque, la verifica seguirà le regole disposte dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2015 (ad esempio, in caso di scostamento non grave, previsto dall’articolo 4, comma 3 del Dl 34/2014).
Quando il canale è obbligato 
Le aziende e gli operatori devono poi prestare attenzione alle ipotesi per le quali è obbligatorio servirsi del canale dedicato dell’Inps piuttosto che di quello dell’Inail, seguendo le indicazioni fornite dai due Istituti con le circolari del 26 giugno 2015 (rispettivamente la n. 126 e la n. 61).
Ad esempio, si deve esclusivamente accedere al portale dell’Inps per verificare la regolarità delle aziende agricole che occupano alle loro dipendenze operai. Lo stesso iter va seguito con riferimento alle posizioni dei titolari di impresa agricola, a prescindere dalla qualifica.
In linea generale, non è più necessario indicare la motivazione per la quale è richiesto il Durc online: nel dettaglio, nei confronti dell’Inail, non viene più effettuata alcuna verifica sul rischio assicurato in relazione all’oggetto del contratto pubblico o al procedimento amministrativo in cui il Durc stesso è utilizzato.
Fonte: Il sole 24 ore autore Alessandro Rota Porta

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