In Gazzetta Ufficiale il decreto bilanci

Le nuove disposizioni si applicano a partire dai periodi amministrativi aventi inizio dal 1° gennaio 2016.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 di ieri il decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139 di attuazione della direttiva 2013/34/UE “relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”. Le nuove disposizioni si applicano a partire dai periodi amministrativi aventi inizio dal 1° gennaio 2016.
Le principali novità relative al bilancio d’esercizio (che sono riepilogate nella tabella allegata al presente articolo), riguardano:
- i principi di redazione del bilancio;
- l’introduzione dell’obbligo del Rendiconto finanziario;
- modifiche agli schemi di bilancio;
- i criteri di valutazione;- il contenuto della Nota integrativa;
- l’introduzione della categoria delle micro-imprese.
Con riferimento ai principi di redazione del bilancio, le modifiche attengono agli artt. 2423 e 2423-bis c.c. In particolare, all’art. 2423 c.c. viene introdotto un nuovo comma 4 che prevede la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.
Il nuovo numero 1-bis dell’art. 2423-bis c.c. prevede che la rilevazione e la presentazione delle voci venga fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. Viene così eliminato il riferimento alla funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo.
Tra le ulteriori novità rispetto al testo del codice civile attualmente in vigore è confermata la previsione dell’obbligo di redazione (per le imprese di maggiori dimensioni) del Rendiconto finanziario, il cui contenuto è disciplinato con l’introduzione dell’art. 2425-ter.
Vengono inoltre modificati gli schemi di bilancio. In particolare, con riferimento allo Stato patrimoniale, si è previsto:
- la rilevazione delle azioni proprie a riduzione del patrimonio netto;
- l’esclusione dei costi di ricerca e pubblicità dalle immobilizzazioni;
- l’iscrizione nel patrimonio netto di una riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- l’indicazione dei rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle);
- l’aggiunta di voci per i derivati;
- l’eliminazione dei conti d’ordine.
Per il Conto economico, le principali novità si riferiscono:
- all’eliminazione dell’area straordinaria;
- all’indicazione dei rapporti con le imprese sorelle;
- all’aggiunta di voci per i derivati.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, l’art. 2426 c.c. modificato prevede la possibilità di ammortizzare l’avviamento entro un periodo massimo di dieci esercizi laddove non sia possibile determinare la vita utile. Vengono poi introdotti il criterio del costo ammortizzato e la valutazione al fair value per gli strumenti derivati.
Con riferimento alla redazione della Nota integrativa si prevede che le informazioni relative alle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico siano presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi. Inoltre, l’art. 2427 c.c. prevede che nella Nota integrativa (e non più nella Relazione sulla gestione) siano illustrati i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Inoltre:
- viene eliminata, per le immobilizzazioni immateriali, la previsione del dettaglio dei costi di ricerca e pubblicità non essendo più capitalizzabili;
- vengono richiesti dettagli circa l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.
Ulteriori informazioni andranno poi fornite in merito ai rapporti economici e patrimoniali che possono intercorrere tra società, amministratori e sindaci.
Il nuovo art. 2435-ter c.c. reca una disciplina di bilancio particolarmente semplificata per le cosiddette micro-imprese. Si tratta delle società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Le micro-imprese non saranno tenute alla redazione:
- del Rendiconto finanziario;
- della Nota integrativa, a condizione che in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427 c.c., numeri 9) e 16);
- della Relazione sulla gestione, se in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 c.c.
Inoltre, a tali imprese non sono applicabili le disposizioni relative agli strumenti derivati.
Fonte: Eutekne autore Stefano DE ROSA

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