Più strade per entrare nei minimi

Opzione valida anche in Unico - Valgono i fatti concludenti, non la comunicazione
Modalità di applicazione dei regimi agevolati più certe dopo i chiarimenti ufficiali intervenuti, a seguito della proroga del regime dei minimi, con la risoluzione 67/E dello scorso 23 luglio e con la precedente risposta al question time 5-05703 del 4 giugno.
Il tutto in attesa che venga introdotto, a partire dal 2016, un nuovo regime agevolato in sostituzione di quelli vigenti (si veda il Sole 24 Ore del 14 agosto scorso), nel cui ambito si auspica che vengano mantenute le caratteristiche più favorevoli di quello dei minimi – misura dell’aliquota, limiti di fatturato e maggiore durata per le nuove attività intraprese dai giovani – e la determinazione forfettaria del reddito che caratterizza il nuovo regime introdotto a partire da quest’anno.
Le due alternative per il 2015
Le persone fisiche che iniziano a esercitare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo nel 2015 possono scegliere se applicare il regime forfettario oppure quello dei minimi, in presenza, naturalmente, dei rispettivi presupposti.
In base ai dati diffusi dal ministero dell’Economia sulle nuove aperture di partite Iva e relativi allo scorso mese di giugno (si veda il Sole 24 Ore dell’8 agosto scorso), i contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi sono più del doppio di quelli che hanno scelto quello forfettario (8.165 rispetto a 3.796). Il dato è stato desunto dalle nuove comunicazioni di inizio attività ai fini Iva, nelle quali, a partire dallo stesso mese di giugno, è possibile indicare, nella sezione «Regimi fiscali agevolati» del quadro B, la scelta a favore dell’uno o dell’altro regime. In entrambi i casi non va indicato il volume d’affari presunto nell’apposito campo previsto nel riquadro relativo all’attività esercitata, trattandosi di un dato che costituisce uno dei presupposti per l’applicazione del regime.
Le regole per chi operava già
La legge di stabilità per il 2015, che ha introdotto il regime forfettario e sancito l’abrogazione dei precedenti regimi agevolati, ha anche previsto due clausole di salvaguardia per i contribuenti che nel 2014 si sono avvalsi di altri due regimi.
Regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13 della legge 388/2000). Chi nel 2014 ha applicato tale regime può optare per il nuovo regime forfettario fruendo della riduzione di un terzo del reddito per gli anni rimanenti del triennio agevolato. Nella risposta al question time del 4 giugno 2015 è stato chiarito che questi soggetti non possono, invece, scegliere di transitare nel regime dei minimi, mancando un’esplicita previsione normativa al riguardo.
Regime dei minimi. I contribuenti che nel 2014 hanno fruito del regime di vantaggio possono continuare ad avvalersene fino al completamento del quinquennio o, comunque, al compimento del 35° anno di età.
L’articolo 10, comma 12-undecies, del Dl 192/2014 (convertito nella legge 11/2015) ha poi stabilito che possono scegliere di avvalersi del regime dei minimi anche coloro che iniziano una nuova attività nel corso del 2015.
Le modalità di opzione
Nella risoluzione 67/E del 2015 è stato precisato che fino al 31 dicembre 2014 quello dei minimi era il regime naturale per i contribuenti in possesso dei requisiti previsti, i quali per avvalersene non dovevano, quindi, porre in essere adempimenti preventivi: l’indicazione nella dichiarazione di inizio attività ha, infatti, natura di mera comunicazione ai fini anagrafici e non anche di opzione. Per chi inizia l’attività nel 2015 l’applicazione di tale regime è, invece, «espressione di una specifica scelta del contribuente», regolata dalla disciplina in materia di opzioni prevista dal Dpr 442/1997, che attribuisce, a tal fine, rilevanza ai comportamenti concludenti del contribuente o alle modalità di tenuta delle scritture contabili, fermo restando che la mancanza o la tardività della comunicazione dell’opzione effettuata non ne determina l’invalidità.
L’Agenzia ha preso atto che, essendo la legge 11/2015 entrata in vigore il 1° marzo 2015, i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno potrebbero non averne tenuto conto e ha, perciò, stabilito che gli stessi:
possono emettere note di variazione dei documenti nei quali è stata addebitata l’Iva (con la restituzione dell’imposta al cedente o prestatore) ed effettuare la variazione in aumento dell’Iva sugli acquisti detratta nel primo trimestre. Il termine per effettuare tali operazioni è stato fissato al 22 agosto o entro la prima liquidazione Iva successiva (se scade dopo tale termine);
i contribuenti che non hanno manifestato l’opzione nella dichiarazione di inizio attività possono comunque avvalersi del regime di minimi, dandone comunicazione nel modello Unico da presentare nel 2016.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gianfranco Ferranti

Commenti