Spese di ristrutturazione: il convivente ha diritto alla detrazione

Premessa – Tra i soggetti che possono beneficiare della detrazione Irpef per spese di ristrutturazione vi rientra anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
Si ricorda che la detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato, è disciplinata dall’art. 16 del TUIR ed è stata resa permanente, dal 1° gennaio 2012 (prima di tale data era stabilita di anno in anno dal governo nella “finanziaria” annuale) con il decreto legge n. 201/2011.
Altra caratteristica peculiare della detrazione in questione è che, oltre a poterne beneficiare il convivente che sostiene la spesa, spetta a quest’ultimo, anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.
Spese di ristrutturazione nelle coppie di fatto – A oggi, sempre più frequente è il caso della convivenza tra due persone, che preferiscono non convolare a nozze, dando luogo alle c.d. coppie di fatto.
Potrebbe dunque accadere che l’immobile in cui i due soggetti hanno deciso di convivere sia di proprietà esclusiva di uno di essi e che la spesa di ristrutturazione sia, invece, sostenuta dal convivente non proprietario.
La domanda in tal caso è se quest’ultimo può comunque beneficiare della detrazione d’imposta e a quali condizioni.
Premesso che l’abilitazione urbanistica per l’esecuzione dei lavori deve essere rilasciata a nome del proprietario, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26543 del 5 novembre 2008 ha equiparato, il convivente di fatto “more uxorio” a quella del coniuge convivente, non negandone la rilevanza fiscale a condizione che questi abbia effettiva residenza, alla data di inizio lavori, nell’immobile in questione.
Sulla base di quanto affermato, dunque, il convivente che ha sostenuto la spesa può beneficiare della detrazione nel rispetto di tutte le altre condizioni previste: bonifici di spesa e fatture intestate, effettiva residenza nell’immobile (alla data di inizio lavori), autorizzazione all’esecuzione dei lavori rilasciata dall’altro convivente proprietario dell’immobile, ecc.
Sul tema, non vi è a oggi alcun chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, pertanto deve intendersi come recepito l’orientamento della Corte di Cassazione.
Tuttavia, molte coppie di fatto preferiscono optare per la stipula di un contratto di comodato tra di loro (da registrare all’Agenzia delle Entrate con imposta di registro fissa di euro 200,00 e marca da bollo dal 16,00 euro) così da essere perfettamente in regola con quanto dettato dalla guida dell’Agenzia delle Entrate, in cui è specificamente previsto che tra i soggetti beneficiari della detrazione in questione rientra anche il comodatario.
Fonte: Fiscal focus autore Pasquale Pirone

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