Comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti entro il 30 ottobre

Rilevano i beni dell’impresa concessi o che permangono in godimento nel 2014
Entro il prossimo 30 ottobre dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni dell’impresa che sono stati utilizzati nel corso del 2014 dai soci o familiari dell’imprenditore e i finanziamenti effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore e ricevuti dall’impresa nello stesso anno.
Si segnala, anzitutto, che riguardo all’adempimento in commento, previsto dall’art. 2 del DL 138/2011, non sussistono novità rispetto allo scorso anno.
Si ricorda che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2014 n. 54581 ha individuato quale scadenza a regime il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui:
- i beni sono concessi o permangono in godimento;
- i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.
Pertanto, per i soggetti “solari”, poiché il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi UNICO 2015 è scaduto lo scorso 30 settembre, entro il 30 ottobre 2015 devono essere presentate le comunicazioni riguardanti i beni in godimento nel 2014 (beni concessi in godimento nel 2014, ma anche beni concessi nei periodi d’imposta precedenti qualora l’utilizzo permanga nel 2014), nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti dall’impresa nel 2014.
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.
L’obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento sussiste solo nel caso in cui un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari dell’imprenditore e sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento (tassabile quale reddito diverso, indicato al rigo RL10 di UNICO 2015 PF del soggetto utilizzatore).
Rientrano tra i beni oggetto di comunicazione: autovetture e altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili e altri beni diversi dai precedenti (es. computer, telefono cellulare) se di valore superiore a 3.000 euro al netto dell’IVA.
Il provv. Agenzia delle Entrate n. 94902/2013 ha escluso dall’ambito applicativo della comunicazione: i beni concessi in godimento agli amministratori; i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR; i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale; i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge (es. taxi); i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.
Soggetti tenuti alla comunicazione “variabili”
L’obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento può essere assolto, in via alternativa, dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). La comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, invece, deve essere effettuata esclusivamente dall’impresa che riceve l’apporto.
Si ricorda che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a finanziamenti o capitalizzazioni di importo annuo inferiore a 3.600 euro (tale limite opera distintamente con riferimento a ciascuna tipologia di apporto e a ciascun socio o familiare dell’imprenditore) e quelli relativi a qualsiasi apporto già conosciuto dall’Amministrazione finanziaria (es. finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Quanto ai profili sanzionatori, per l’omessa comunicazione dei beni concessi in godimento è prevista una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio o familiare. Se, però, il costo del bene non è stato dedotto dall’impresa e la suddetta differenza tra valore di mercato e corrispettivo ha concorso a formare il reddito del socio o familiare, in quanto reddito diverso, si applica, in solido, la sanzione da 258 a 2.065 euro.
In relazione alla comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevuti dall’impresa, secondo l’Agenzia, si applica la sanzione amministrativa da 206 a 5.164 euro; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.
Fonte: Eutekne autore Pamela ALBERTI

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