Costi di ricerca e pubblicità sempre a Conto economico

Il DLgs. 139/2015 modifica la disciplina, escludendone la capitalizzazione nell’attivo patrimoniale
Tra le modifiche apportate alla disciplina del bilancio d’esercizio delle società di capitali, il DLgs. 18 agosto 2015 n. 139 (c.d. decreto bilanci) interviene anche sui criteri di valutazione degli oneri pluriennali, con particolare riguardo ai costi di ricerca e di pubblicità. Gli oneri in esame sono attualmente iscrivibili, alle condizioni previste dal documento OIC 24 e con il consenso, ove esistente, del Collegio sindacale, nella voce “B.I.2 - Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità” dell’attivo di Stato patrimoniale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni.
Il decreto modifica la disciplina in esame, prevedendo che i costi di ricerca e pubblicità non siano più capitalizzabili, in linea con la prassi internazionale.
Nel dettaglio, viene modificato l’art. 2424 c.c., che disciplina il contenuto dello Stato patrimoniale, eliminando i costi di ricerca e pubblicità dagli oneri pluriennali capitalizzabili tra le immobilizzazioni immateriali.
Coerentemente, viene eliminato il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità:
- all’art. 2426 comma 1 n. 5 c.c., che disciplina i criteri di valutazione degli oneri pluriennali;
- all’art. 2427 comma 1 n. 3 c.c., che richiede di indicare in Nota integrativa “la composizione delle voci: «costi di impianto e di ampliamento» e: «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento”.
Per effetto della modifica in esame, a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, i costi di ricerca e pubblicità costituiranno costi di periodo e dovranno essere rilevati a Conto economico nell’esercizio del loro sostenimento.
A ben vedere, già attualmente i principi contabili nazionali limitano l’iscrizione nell’attivo patrimoniale dei costi in esame.
Avuto riguardo ai costi di ricerca, il documento OIC 24 (così come risultante dal relativo aggiornamento; si veda “Via libera all’OIC 24 sulle immobilizzazioni immateriali” del 29 gennaio 2015) effettua una distinzione tra ricerca di base e ricerca applicata.
La ricerca di base è l’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che si considerano di utilità generica per la società.
Rientrando nella ricorrente operatività dell’impresa e fornendo – nella sostanza – supporto ordinario all’attività imprenditoriale della stessa, i costi sostenuti per la ricerca di base devono essere addebitati a Conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti.
La ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo è, invece, l’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità e utilità di realizzare uno specifico progetto.
Tali costi possono essere capitalizzati nell’attivo patrimoniale, a condizione che:
- siano relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché siano identificabili e misurabili;
- siano riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse;
- siano recuperabili. I ricavi che la società prevede di realizzare dal progetto devono, cioè, essere almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, nonché i costi di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto.
Con riguardo ai costi di pubblicità, invece, il vigente documento OIC 24 ne prevede generalmente l’iscrizione a Conto economico nell’esercizio di sostenimento.
I costi in esame possono essere capitalizzati soltanto se si tratta di operazioni non ricorrenti (ad esempio, il lancio di una nuova attività produttiva, l’avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli avviati nell’attuale core business), relative ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali.
Fonte: Eutekne autore Silvia LATORRACA

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