INTERPELLO ANTIABUSO

Prova complessa per ottenere il via libera dell’Agenzia
L’introduzione del nuovo interpello antiabuso, in sostituzione della “vecchia” istanza antielusiva ex articolo 21 della legge 413/1991, risponde, in primo luogo, alla sopraggiunta necessità di raccordare l’istituto dell’interpello alla concomitante evoluzione che, sempre in attuazione della delega fiscale, ha interessato la materia dell’abuso del diritto. Materia caratterizzata dell’introduzione di una prima (attesissima) disciplina positiva nel Dlgs 128/2015.
A cosa serve
La tipologia d’interpello in questione consente di interrogare l’Agenzia circa la natura abusiva del diritto di specifici atti, fatti e negozi, anche tra loro collegati: l’istante dovrà dimostrare l’inesistenza dei presupposti per una simile qualificazione, specificando la sostanza economica dell’operazione complessiva, la mancanza di vantaggi fiscali indebiti e, comunque, la presenza di sottostanti valide ragioni extrafiscali, non marginali. Rispetto al “vecchio” interpello antielusivo sono estranee al “nuovo” schema antiabuso le istanze sui costi black list (da presentare in forma “disapplicativa”) e quelle relative alla qualificazione delle spese di pubblicità o propaganda (da formulare come interpelli “ordinari/qualificatori”). Rimane ferma, invece, l’estensione ai casi d’interposizione soggettiva ex articolo 37, comma 3, del Dpr 600/1973.
La procedura
L’istanza va presentata prima della scadenza dei termini per la dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari connessi all’operazione d’interesse. L’Agenzia è tenuta a rispondere nei 120 giorni successivi, pena la formazione del silenzio-assenso sulla soluzione prospettata dal contribuente, evidentemente consistente nel negare la natura abusiva (del diritto) dell’operazione stessa. Tale previsione segna il definitivo superamento del previgente meccanismo della “previa diffida”: l’abrogato articolo 21 della legge 413/1991 prevedeva, infatti, un termine non perentorio di 90 giorni per la risposta, decorso il quale l’istante poteva diffidare l’Amministrazione a pronunciarsi entro i successivi 60, pena la formazione del silenzio-assenso.
Il decreto pare velocizzare l’intera procedura. Un allungamento dei tempi potrebbe, però, derivare dalla frequente richiesta, in tale contesto, di integrazioni informative, comunque possibile una sola volta: in tal caso, la risposta dell’Agenzia dovrà intervenire nei 60 giorni dalla ricezione della documentazione. In proposito, pur essendo evidentemente impossibile anticipare tutte le possibili future richieste dell’Agenzia, è sempre bene allegare all’istanza iniziale e, comunque, raccogliere sin da subito il corredo documentale a supporto dell’operazione prospettata e a dimostrazione delle sue valide ragioni economiche.
Fonte: Il sole 24 ore autori: Govanni Formica-Pasquale Formica

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