INTERPELLO ORDINARIO

Le risposte arriveranno in 90 giorni anziché 120
Nonostante le modifiche l’interpello ordinario, disciplinato dal revisionato articolo 11, lettera a) dello Statuto del contribuente, rappresenta ancora la forma più generica di tale istituto. Il contribuente, esercitando tale facoltà, potrà ottenere dall’amministrazione finanziaria dei chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle norme tributarie.
Ambito applicativo 
La prima importante novità, introdotta dall’articolo 1 del decreto, è stata l’estensione dell’ambito applicativo dell’interpello ordinario alla «corretta qualificazione della fattispecie». Ciò comporta un suo doppio utilizzo, da un lato interpretativo e dall’altro qualificatorio. L’interpello interpretativo continua ad avere quale oggetto dell’istanza la “norma” tributaria che presenta fondate incertezze interpretative, restando quindi esclusi gli atti che non hanno contenuto normativo come le circolari o risoluzioni.
L’interpello qualificatorio, invece, ha quale oggetto dell’istanza la corretta identificazione normativa del caso prospettato, che risulta di difficile inquadramento giuridico data la sua complessità (per esempio valutazione dell’esistenza di una stabile organizzazione per l’esenzione di utili/perdite ai sensi dell’articolo 168-ter Tuir, identificazione di un costo come spese di pubblicità o di rappresentanza).
È bene precisare che, in ogni caso, le istanze non potranno interessare materie riservate alle altre forme di interpello, non potrà essere richiesta la determinazione del tributo o chiarimenti relativi a situazioni già oggetto di accertamento da parte dell’amministrazione, né la verifica della natura illecita (o meno) del caso prospettato, pena l’inammissibilità dell’interpello.
La risposta 
Altra importate novità, riguarda il periodo di tempo che l’Amministrazione ha a disposizione per formulare una risposta prima della formazione del silenzio-assenso, che passa da 120 giorni a 90 giorni dalla presentazione dell’istanza; riducendosi ulteriormente, nel caso sia richiesta un’integrazione documentale (da 120 a 60) alla quale il contribuente dovrà rispondere necessariamente entro 1 anno per non veder decadere la validità dell’istanza.
Va tuttavia evidenziato, come l’assenza della sospensione del termine, ai fini del conteggio, lascia, di fatto, ampio arbitrio all’Agenzia nell ’“accellerare/rallentare” i tempi di risposta contravvenendo a una delle linee guida ispiratrici del decreto.
La procedura 
L’ambito soggettivo, il contenuto dell’istanza e l’iter procedurale, salvo integrazioni da parte del Direttore dell’agenzia delle Entrate, restano invece sostanzialmente immutati rispetto al passato con il lodevole apprezzamento di aver elevato i contenuti di prassi a livello normativo. 
Fonte: Il sole 24 ore autori Paola Bonsignore-Pierpaolo Ceroli

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