INTERPELLO PROBATORIO

La strada da seguire per aderire ai regimi fiscali «speciali»
L’interpello probatorio può essere attivato dal contribuente quando intende aderire ad alcuni specifici regimi fiscali. Con la richiesta di parere preventivo si chiede infatti all’agenzia delle Entrate di esprimersi non solo sulla sussistenza delle condizioni per l’accesso al particolare regime ma anche sull’idoneità degli elementi probatori prodotti a tal fine. Viene così in qualche modo anticipata la fase di accertamento, durante la quale solitamente l’amministrazione finanziaria opera una valutazione della correttezza e della completezza delle condizioni e delle prove fornite.
La valutazione 
Con la presentazione dell’istanza, invece, il Fisco è messo nelle condizioni di valutare se e come il contribuente può avvalersi di un determinato regime fiscale. Per questa ragione l’istanza può essere presentata solamente nei casi in cui il regime fiscale, cui si vuole accedere, richiama espressamente l’operatività dell’interpello probatorio di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 212/2000. Si tratta delle ipotesi che in precedenza costituivano oggetto di interpelli obbligatori i quali, in attuazione della legge delega-fiscale, sono stati invece resi facoltativi con obbligo tuttavia, in alcuni casi e pena l’applicazione di una sanzione amministrativa ad hoc, di segnalazione in dichiarazione per la mancata presentazione dell’interpello ovvero per mancata ricezione di una risposta positiva.
Fra black list e Cfc 
Tra gli interpelli probatori rientrano le istanze sulle operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Paesi black list, attualmente disciplinate dall’articolo 11, comma 13, della legge 413/91, finalizzate a fornire la dimostrazione delle condizioni esimenti previste dall’articolo 110 del Tuir. Altra tipologia è quella delle istanze Cfc, in base all'articolo 167 del Tuir, con cui si forniscono le prove del rispetto delle condizioni previste dal comma 5 del medesimo articolo per la disapplicazione della relativa disciplina. L’interpello probatorio opera anche con riguardo alle partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria in base all’articolo 113 del Tuir, garantendo agli enti creditizi di optare per la non applicazione del regime di esenzione delle plusvalenze, cd. participation exemption. Oggetto di interpello probatorio sono inoltre la continuazione del consolidato nazionale in presenza di determinate operazioni straordinarie, che ne interrompono la prosecuzione (articolo 124 del Tuir) nonchè le condizioni per l’accesso al consolidato mondiale (articolo 132). Infine, con una istanza probatoria le società possono chiedere la verifica dei requisiti per essere considerate non operative ai sensi dell’articolo 30 della legge 724 /94. Ultima tipologia di interpello probatorio è quella finalizzata a richiedere il riconoscimento del beneficio Ace.
Fonte: Il sole 24 ore autore Benedetto Santacroce

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