L’accertamento notificato entro fine anno fa sopravvivere il raddoppio dei termini

Per gli inviti a comparire e i pvc emessi entro il 2 settembre 2015 il raddoppio dei termini per l’accertamento opera anche se la denuncia penale è trasmessa dopo la scadenza del termine di accertamento, a condizione che lo stesso venga notificato entro fine anno. In questo caso gli effetti degli atti sono fatti salvi anche se il contribuente provvede a definire in questo lasso temporale la pretesa tributaria.
Nell’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 128/2015 è stabilito che la salvezza degli effetti riguarda i seguenti atti:
avvisi di accertamento, provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e altri atti impugnabili con i quali l’agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, se notificati alla data del 2 settembre;
inviti a comparire emessi ai fini della definizione dell’accertamento (articolo 5 del decreto legislativo 218/1997) notificati alla data del 2 settembre e processi verbali di constatazione delle violazioni tributarie (articolo 24 della legge 4/1929) di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la stessa data, se i relativi atti che recano la pretesa impositiva o sanzionatoria sono notificati entro il 31 dicembre 2015.
Questa disciplina transitoria non si applica, evidentemente, agli atti diversi da quelli espressamente menzionati nella norma (quali gli inviti a fornire dati e notizie o a esibire o trasmettere atti e documenti e gli invii di questionari, previsti dall’articolo 32 del Dpr 600/1973) e nei casi in cui la denuncia è stata trasmessa entro l’ordinario termine di accertamento.
Per determinare il momento nel quale gli atti si considerano notificati va tenuto presente che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha ritenuto rilevante la data di spedizione o di consegna dell’atto al soggetto incaricato della notifica e non quella di ricezione da parte del contribuente. La formale conoscenza dei processi verbali di constatazione si verifica, invece, con la sottoscrizione da parte dei contribuenti e la redazione dei relativi verbali di consegna, non essendo in tal caso richiesta la notifica.
La necessità di rispettare un doppio termine (notifica/conoscenza degli atti entro il 2 settembre e notifica dell’accertamento entro il 31 dicembre) è stata prevista solo per gli inviti a comparire e per i pvc. Tali atti sono stati fatti rientrare tra quelli «di controllo» (cui fa riferimento la legge delega fiscale) ma non costituendo, a differenza degli altri, veri e propri atti impositivi (pur contenendo la quantificazione della pretesa tributaria), è stata richiesta, a tutela del contribuente, l’emanazione dei relativi atti di accertamento entro un lasso di tempo relativamente breve.
Nell’arco temporale compreso tra le due date il contribuente potrà valutare la convenienza ad “anticipare” la notifica dell’accertamento facendo ricorso a un istituto deflativo del contenzioso. Ad esempio, si potrà avvalere, in relazione ai pvc, del “vecchio” istituto dell’adesione (che deve essere “integrale” e richiede il versamento delle sanzioni ridotte a un sesto del minimo) ovvero del “nuovo” ravvedimento operoso (che può anche essere “parziale” e implica il versamento delle sanzioni ridotte a un quinto del minimo). L’adesione al pvc solleva il contribuente dalla necessità di eseguire i calcoli per la corretta liquidazione degli importi dovuti, mentre in caso di ravvedimento tale incombenza spetta al contribuente (il cui compito potrebbe, quindi, risultare non sempre agevole).
In caso di definizione integrale dei rilievi non sarà più emanato l’accertamento ma si ritiene che si verifichi ugualmente la condizione richiesta ai fini del raddoppio dei termini, essendosi comunque “cristallizzata” la pretesa tributaria. Se il ravvedimento riguarda, invece, solo alcuni rilievi, resta ferma la necessità che la notifica dell’accertamento relativo alle contestazioni non definite avvenga entro la fine dell’anno.
Si ritiene che in questi casi il contribuente non abbia convenienza a “speculare” sull’eventualità, assolutamente improbabile, che gli uffici si “dimentichino” di effettuare la notifica entro il termine previsto dalla norma.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gianfranco Ferranti

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