Le imprese scontano per «competenza»

Tra i contribuenti che possono beneficiare delle detrazioni del 50%, per le ristrutturazioni edilizie, e del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, si annoverano anche gli imprenditori individuali per beni diversi da quelli strumentali e merce; i soci di società semplice, o in nome collettivo, o in accomandita semplice (sempre con riferimento a immobili diversi da quelli strumentali e merce).
In tale ambito, la detrazione del 50% per gli interventi edili si applica solo con riferimento agli immobili abitativi patrimonializzati, posseduti o detenuti in locazione o comodato da imprese individuali o da società di persone (semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice), mentre è esclusa per gli immobili posseduti o detenuti da società di capitali. Viceversa, la detrazione del 65% si applica per tutti gli immobili posseduti o detenuti, oltre che da imprese e società di persone, anche da società di capitali, siano strumentali o abitativi, con esclusione dei fabbricati alla cui produzione e scambio è diretta l'attività (i beni merce costruiti per la vendita dalle imprese edili classificati in bilancio tra le rimanenze) e dei fabbricati concessi in locazione.
La detrazione del 65%
Per i titolari di reddito d'impresa la detrazione del 65% spetta solo se gli interventi di riqualificazione energetica sono eseguiti su fabbricati strumentali (per natura o destinazione) utilizzati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Sono pertanto esclusi gli immobili locati a terzi (risoluzione n.340/E del 1° agosto 2008) e gli altri immobili posseduti dalle imprese o società. In sostanza, a parere delle Entrate, per le imprese il beneficio deve essere riferito esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto degli interventi, circostanza che non si verifica nell'ipotesi in cui gli immobili riqualificati sono locati a terzi. Sulla base di tale orientamento, pertanto, sarebbero esclusi dall'agevolazione gli interventi realizzati su tutti gli immobili concessi in locazione a terzi, siano questi a destinazione residenziale o strumentali. Diverse sentenze (da ultimo, Ctr n.2692/2015), tuttavia, respingono la posizione delle Entrate, affermando che, per le imprese, la limitazione alla fruizione del beneficio «non si ritrova né nella legge né nella normativa di attuazione, ed è frutto di un'interpretazione arbitraria dell'Amministrazione, priva di qualsiasi riscontro normativo». Infatti, né la norma istitutiva (articolo 1, commi 344-349, legge 244/2007), né le relative disposizioni attuative(Dm 19 febbraio 2007), pongono alcun vincolo in capo ai soggetti titolari di reddito d'impresa, in ordine alla necessità di utilizzo diretto dell'immobile su cui eseguire gli interventi agevolati. In ogni caso, tale limitazione non vale per i fabbricati detenuti dalle imprese (cioè presi in locazione).
Il principio di competenza
Per le imprese, e comunque per i soggetti titolari di partita Iva esercenti attività commerciale, ai fini della detrazione non vale il principio di cassa (data del bonifico) ma la detrazione si applica in base al principio di competenza. Tra l'altro, i soggetti titolari di reddito d'impresa sono esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. Come chiarito dalla circolare 36/E/2007, per tali soggetti l'obbligo non sussiste «in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione dei tale tipologia di reddito». Difatti, ai fini del reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Tuir 917/1986, il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni (principio di competenza). Per i titolari di reddito d'impresa la detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui vengono ultimati i lavori e, quindi, imputate le relative spese sostenute. Per questi, quindi, il periodo d'imposta agevolato coincide con quello di ultimazione dell'intervento, a prescindere dalla data di effettuazione dei pagamenti. Per il resto, le due detrazioni operano con gli stessi criteri delle persone fisiche; cioè, trattandosi di una detrazione di imposta si calcola prima l'imposta sul reddito imponibile e poi si sottrae da tale imposta dovuta l'importo della detrazione. Per le società di persone e le imprese individuali, il beneficio si recupera dalle imposte dovute dall'imprenditore e dai singoli soci.
Fonte: Il sole 24 ore

Commenti