Riforma delle sanzioni amministrative operativa solo dal 2017

Il DLgs. n. 158/2015 prevede una decorrenza «sdoppiata» rispetto alle modifiche al sistema penale
Il DLgs. 24 settembre 2015 n. 158, di riforma del sistema sanzionatorio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre assieme, tra gli altri, ai decreti su riscossione e contenzioso tributario, attuativi della L. 23/2014, conferma la discutibile entrata in vigore “sdoppiata”: infatti, mentre le modifiche relative alle sanzioni penali entreranno in vigore immediatamente (dunque il 22 ottobre, decorso il periodo di vacatio legis), altrettanto non può dirsi per quelle amministrative, la cui efficacia è postergata al 1° gennaio 2017. Permane, specie a titolo cautelativo, un dubbio sull’applicabilità del favor rei, per la ragione diverse volte illustrata: sebbene detto ragionamento non sia condiviso da più parti, da un lato, l’art. 3 del DLgs. 472/97 sancisce che il favor rei opera “salvo diversa disposizione di legge”, dall’altro, siamo in presenza di un decreto che riguarda pressoché solo le sanzioni e che, esplicitamente, entra in vigore non subito, quindi decorso il normale periodo di vacatio legis, ma dal 2017 (si veda “La riforma delle sanzioni non «garantisce» il favor rei” del 29 settembre 2015).
Abbiamo già detto più volte come, a parte detta problematica, la norma sia davvero mal formulata, non facendo riferimento, in un tema così delicato, al momento di commissione della violazione, né ad altri fatti oggettivi, come potrebbe essere la contestazione dell’illecito.
Tra le molte novità degne di nota, rammentiamo che, spesso, si assiste a una diminuzione del carico sanzionatorio nelle ipotesi “base”. Ad esempio, la dichiarazione infedele sarà punita non più dal 100% al 200% della maggiore imposta, ma dal 90% al 180% e lo stesso dicasi per l’errata fatturazione/registrazione delle operazioni, per l’omessa dichiarazione trasmessa entro un anno dalla scadenza del termine (si veda “Omessa dichiarazione con sanzioni alla metà per il ritardo «annuale»” del 7 luglio 2015), per l’occultazione di corrispettivo e così via.
Vengono, nel contempo, inasprite le sanzioni quando la condotta del contribuente è caratterizzata da intento fraudolento (la sanzione da dichiarazione infedele, in tal caso, è aumentata della metà).
Inoltre, se il sostituto d’imposta non applica né versa la ritenuta, sarà applicabile una sola sanzione, e non più due (ora, l’Ufficio può irrogare la sanzione del 20% per mancata applicazione della ritenuta in aggiunta a quella del 30% per l’omesso versamento).
Cambiano poi radicalmente le sanzioni relative al reverse charge, alle dichiarazioni di intento (l’emissione di fattura in regime di non imponibilità senza verifica circa l’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento sarà punita in misura fissa) e all’omessa sottoscrizione della dichiarazione ad opera del revisore legale (si veda “Diventa «cara» l’omessa sottoscrizione ad opera del revisore legale” del 10 luglio 2015).
Rimane il dubbio sul favor rei
Novità molto importanti si registrano relativamente ai versamenti: come già evidenziato (si veda “Tardivi versamenti «meno cari» sino a 90 giorni” del 7 settembre 2015), se il tardivo versamento è contenuto nei 90 giorni, la sanzione non sarà del 30% ma del 15% dell’importo versato tardi.
Sul versante “sostanziale”, da un lato, si amplia la possibilità di ridurre alla metà del minimo la sanzione per sproporzione tra violazione e pena irrogabile, dall’altro, si rende obbligatoria la recidiva (aumento della sanzione sino alla metà per chi ha commesso una violazione della stessa indole nei tre anni precedenti, cosa assai comune, basta pensare alla reiterata omessa dichiarazione di ricavi).
Poi, l’art. 25 del decreto disciplina le modalità di riconoscimento delle perdite in diminuzione del maggior reddito imponibile, a seguito di procedimenti di accertamento o di adesione, in maniera simile a quanto già avviene all’interno del consolidato fiscale, ove occorre presentare il modello IPEC (queste disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2016 con riferimento ai periodi d’imposta per i quali, a tale data, sono ancora pendenti i termini per l’accertamento).
Fonte: Eutekne autore Alfio CISSELLO 

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