Via dal Registro imprese entro il 30 settembre

Le società che, per ottenere l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società di comodo, si sono impegnate in Unico 2014 a concludere la liquidazione in un ristretto lasso temporale devono richiedere la cancellazione dal registro delle imprese entro il prossimo 30 settembre.
Le Entrate hanno chiarito (circolare 9/E del 2008) che, in assenza di tale adempimento, la società resta soggetta agli obblighi previsti da tale disciplina per tutti i periodi d’imposta interessati: in tal caso andrebbe, quindi, valutata l’opportunità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso per rimediare al mancato rispetto di tali obblighi.
Questa causa di disapplicazione è stata introdotta dai provvedimenti del direttore delle Entrate 23681/2008 - per le società non operative - e 87956/2012 - per le società in perdita sistematica -. Rispettando le condizioni previste i soggetti interessati possono sottrarsi alle penalizzazioni perchè l’effettività della liquidazione in corso è automaticamente dimostrata dall’esplicita manifestazione della volontà di porre termine alla stessa e dalla successiva cancellazione dal registro imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella in cui si assume l’impegno.
La disapplicazione opera, oltre che per il periodo d’imposta in corso alla data di assunzione dell’impegno alla cancellazione, anche per quello precedente e per quello successivo. I provvedimenti hanno esteso tale effetto anche all’unico periodo d’imposta compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione, il cui reddito è determinato, in base all’articolo 182, commi 2 e 3, del Tuir, in base al bilancio finale, se la detta liquidazione non si protrae per più di 3 (per le società di persone) o di 5 esercizi (per le società di capitali). La cancellazione dal registro delle imprese deve essere richiesta a norma degli articoli 2312 e 2495 Cc, cioè dopo l’approvazione del detto bilancio finale. 
Se la scelta di avvalersi di questa opportunità è stata effettuata in Unico 2014 (barrando l’apposita casella “Impegno allo scioglimento” contenuta nel quadro RS insieme al prospetto per la verifica dell’operatività) la disapplicazione opera per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015 (se non si verifica il caso dell’unico periodo). Se la liquidazione è iniziata nel corso del 2013 il primo periodo escluso è quello che va dall’inizio della stessa fino al termine dell’anno. 
In Unico 2015 va indicato il codice 99 nella casella del prospetto relativa alle cause di disapplicazione automatica, per segnalare la scelta fatta nella precedente dichiarazione. Nei provvedimenti direttoriali è stato fatto riferimento alle società «in stato di liquidazione» e si ritiene che debbano già trovarsi in tale stato nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale viene assunto l’impegno, atteso che la finalità della previsione appare quella di escludere dall’applicazione della disciplina delle società di comodo soltanto i periodi interessati dalla liquidazione. 
Per le società in perdita sistematica è stabilito che le cause di disapplicazione automatica devono ricorrere in almeno uno dei periodi d’imposta “monitorati” (dal 2014 aumentati da 3 a 5), antecedenti a quello nel quale la società è considerata di comodo. Si può ipotizzare, restando al caso in esame, che l’impegno sia stato assunto nella dichiarazione relativa al 2013 perchè si trattava dell’ultimo anno “di osservazione” e la società si trovava, oltre che in perdita (come nei due anni precedenti), anche in stato di liquidazione e ha voluto evitare l’applicazione, nell’anno successivo, della disciplina delle società di comodo. Gli effetti della disapplicazione si estenderebbero anche all’anno precedente (2013), nel quale non si sarebbe comunque potuta applicare tale disciplina non essendo ancora decorso il periodo di “monitoraggio”. Si tratta di una “sfasatura” derivante dal fatto che la previsione è stata “copiata” da quella del provvedimento riguardante le società non operative senza adattarla alle peculiarità di quelle in perdita sistematica.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gianfranco Ferranti

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