Assegnazione, ecco quando conviene

La possibilità di estromettere i beni dal regime d’impresa premia chi era socio al 30 settembre
Costi ridotti per l’estromissione dei beni dal regime d’impresa. Il Ddl di Stabilità 2016, consente l’assegnazione agevolata di tali beni mediante il pagamento di una imposta dell’8%, sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap in capo alla società. Perché ciò avvenga, entro il 30 settembre 2016 le società dovranno assegnare o cedere ai propri soci beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) o beni mobili iscritti in pubblici registri (a condizione che anche quest’ultimi non siano strumentali per l’esercizio dell’attività di impresa). Per gli immobili, l’agevolazione interessa:
gli immobili patrimoniali (categoria catastale A);
gli immobili merce;
gli immobili strumentali per natura (categorie B, C, D, E ed A/10).
Deve, comunque, trattarsi di beni non direttamente utilizzati per l’attività d’impresa. Possono essere estromessi anche gli immobili concessi in locazione dalle società di gestione immobiliare in quanto anche questi non sono considerati strumentali per destinazione.
L’assegnazione agevolata dei beni non presuppone necessariamente lo scioglimento della società che può comunque proseguire la propria attività, priva dei beni assegnati/ceduti ai soci.
Il regime agevolativo, seppure dietro versamento di una sostitutiva più elevata (10,5% in luogo di 8%), si applica anche nei confronti delle società non operative (“di comodo” o “in perdita sistematica”) in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento della cessione/assegnazione. Il triennio da considerare è il 2013-2015.
Se, ad esempio, un soggetto è non operativo per il 2015 ma non per il 2013 e 2014, l’imposta sostituiva è dell’8%; se, al contrario, è non operativo per il 2013 e il 2014 ma non per il 2015 l’imposta è del 10,5 per cento. Se, invece, la società è non operativa solo in uno dei periodi 2013 e 2014, è decisivo il responso per il 2015.
La norma si applica anche alle società che abbiano per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni e che, entro il 30 settembre 2016, si trasformano in società semplice.
Per poter accedere all’agevolazione è previsto che tutti i soci debbano risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che debbano essere iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.
Ai fini dell’imposizione indiretta, nel caso in cui l’assegnazione o la cessione fossero assoggettate a imposta di registro in misura proporzionale, si applica un’aliquota ridotta alla metà. Le imposte ipotecarie e catastali si applicheranno, invece, in misura fissa.
Ai fini dell’Iva non è prevista alcuna disposizione di favore. Resta fermo quindi che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 6) del Dpr 633/1972, sono soggette a Iva «le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto». Sono comunque escluse dal campo di applicazione dell’Iva le assegnazioni che sottendono operazioni irrilevanti ai fini dell’imposta per mancanza del presupposto oggettivo (ad esempio, terreni non edificabili) o per mancanza del presupposto territoriale (ad esempio, un immobile situato all’estero).
Quando l’assegnazione ha ad oggetto beni con Iva non detratta vanno distinte due ipotesi:
se il bene è stato acquistato senza applicazione dell’Iva “a monte” la circolare 40/E/2002 ha ritenuto che l’assegnazione al socio di un bene per il quale «non è stata operata la detrazione all’atto dell’acquisto» costituisce operazione non soggetta all’imposta, analogamente a quanto avviene per la fattispecie di autoconsumo “esterno”;
se il bene è stato acquistato con addebito dell’Iva in rivalsa, ma resa indetraibile in forza di una disposizione di legge, l’assegnazione configura un’operazione esente ai fini Iva (articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies).
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Miele Valentina Ramaglioni
La sostitutiva libera anche la plusvalenza
L’assegnazione agevolata è condizionata al versamento di una sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap. L’imponibile su cui applicarla risulta dalla differenza tra:
il valore normale dei beni assegnati (o posseduti all’atto della trasformazione in società semplice)
il loro costo fiscalmente riconosciuto.
L’imposta sostitutiva è stabilita nella misura dell’8%, o del 10,5% se l’assegnazione o la cessione dei beni ai soci è posta in essere da società considerata non operativa per almeno due tra i tre periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015. La norma prevede, inoltre, che le riserve in sospensione d’imposta annullate in contropartita degli asset assegnati o ceduti siano assoggettate a imposta sostitutiva del 13 per cento.
Per gli immobili può si può assumere quale valore normale – su istanza della società e al posto del prezzo di mercato – il loro valore catastale. È una previsione di favore in quanto sovente il valore catastale risulta inferiore non solo al prezzo di mercato, ma anche al costo fiscalmente riconosciuto del bene. In tal caso, non si forma alcuna base imponibile cui applicare la sostitutiva: tuttavia, la circolare 40/E/2002 aveva consentito la fruizione dell’agevolazione anche in questo caso, rettificando la precedente circolare 112/1999.
Per quanto concerne la tassazione in capo al socio assegnatario, il comma 4, articolo 9, del Ddl di Stabilità prevede che:
non si applica l’articolo 47 del Tuir sugli utili di partecipazione;
il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati (si pensi ai mutui ipotecari gravanti su immobili), riduce il costo fiscale delle azioni o quote possedute dai soci. La norma stabilisce altresì che il costo fiscale delle partecipazioni possedute (solo) nelle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva; la circolare 40/E/2002 ha chiarito che ciò debba valere anche per le assegnazioni e non solo in caso di trasformazione.
La previsione è di difficile interpretazione soprattutto rispetto al significato da attribuire alla disapplicazione dell’articolo 47 del Tuir. Una soluzione ragionevole è disapplicare tale norma limitatamente alla parte di imponibile già assoggettata a tassazione in capo alla società. Ne deriva che la plusvalenza assoggettata a imposta sostitutiva non rileva presso il socio assegnatario, nel senso che il prelievo sostitutivo in capo alla società libera da ulteriori debiti tributari, non soltanto la società, ma anche il socio fino a concorrenza dell’ammontare assoggettato a imposta sostitutiva.
Il prelievo in capo al socio è quindi soltanto eventuale.
L’ESEMPIO
01 IL CASO
Costo fiscale del bene: 110.000
Valore normale: 120.000.
Costo fiscale della partecipazione: 100.000
02 lA SOLUZIONE
Imponibile della sostitutiva: 10.000.
Il socio tassa la differenza negativa tra costo della partecipazione aumentato dell’imponibile assoggettato a sostitutiva, e valore normale del bene assegnato (100.000 + 10.000 – 120.000)
LA SOSTITUTIVA 
01 L'imposta sostitutiva
È dovuto il versamento di una imposta sostitutiva di Ires e Irap dell'8% sulla plusvalenza pari alla differenza tra il valore normale del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto
02 Società non operative
Per le società di comodo e per in perdita sistematica, che risultino tali per almeno due periodi nel 2013-2015, la sostitutiva è del 10,5%
03 Riserve in sospensione
Le riserve in sospensione annullate per effetto dell'assegnazione/ cessione/trasformazione sono assoggettate a sostitutiva del 13%
04 Il pagamento
La sostitutiva va versata per il 60%, entro il 30 novembre 2016; per il resto entro il 16 giugno 2017. Si può applicare la compensazione
REGOLE PARTICOLARI 
01 Immobili e valore normale
Ai fini del calcolo della plusvalenza, è consentito determinare il valore normale utilizzando, al posto del valore di mercato, il valore catastale
02 | Il costo delle partecipazioni
Il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute dai soci va aumentato della differenza assoggettata a sostitutiva in capo alla società
03 | Imposte indirette
Per le assegnazioni/cessioni soggette all'imposta di registro in misura proporzionale, le aliquote sono ridotte alla metà; le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa

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