Bonus del 40% per i beni strumentali

I contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi possono fruire anche dei “maxiammortamenti” e della rivalutazione dei beni d’impresa.
L’articolo 7 del disegno di legge di stabilità per il 2016 stabilisce la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi acquisiti, in proprietà o in leasing, dai soggetti titolari di reddito d’impresa e dagli esercenti arti e professioni nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016
Campo d’applicazione 
L’agevolazione si applica ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. I beni agevolati sono quelli materiali strumentali, con esclusione, quindi, dei beni merce e dei materiali di consumo. Si deve trattare di beni nuovi, cioè non entrati in funzione in precedenza. Sono, quindi, compresi tra i beni agevolati anche alcuni di larga diffusione, quali autovetture e computer utilizzati nell’esercizio dell’attività. Sono, invece, esclusi, tra gli altri, i beni per i quali sono stabiliti, nel decreto ministeriale 31 dicembre 1988, coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento. 
I destinatari 
L’agevolazione spetta a prescindere dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal settore produttivo di appartenenza del contribuente e non assume rilevanza il regime contabile adottato. 
Si ritiene che possano, quindi, fruirne anche le persone fisiche che si avvalgono del regime “dei minimi”, nonostante che il costo sostenuto per l’acquisizione dei beni concorra per l’intero ammontare alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento. Si tratta, infatti, pur sempre di beni strumentali e la deduzione integrale è dovuta al particolare meccanismo di determinazione del reddito previsto per tale regime. Tale circostanza non dovrebbe penalizzare i soggetti interessati, fermo restando che la maggiorazione non dovrebbe rilevare ai fini del calcolo del limite complessivo di 15mila euro di acquisti di beni strumentali effettuati nel triennio precedente. 
Le esclusioni 
Sono, invece, esclusi dall’agevolazione, tra gli altri, gli imprenditori individuali che si avvalgono del regime forfetario, in quanto non deducono quote di ammortamento e canoni di leasing. L’articolo 45, commi da 3 a 10, dello stesso disegno di legge prevede la “riapertura dei termini” per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa, mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 16 o del 12%, a seconda che i beni siano o meno ammortizzabili. Possono avvalersene – anche se la scelta non appare conveniente - anche gli imprenditori individuali, in relazione ai beni acquistati entro il 31 dicembre 2014. L’agenzia delle Entrate ha affermato, nella circolare 22/E del 2009, che la rivalutazione può essere effettuata anche dagli imprenditori che rientrano nel regime “dei minimi”, i quali, in assenza di un bilancio “devono necessariamente attribuire rilevanza fiscale al maggior valore della rivalutazione attribuito al bene in sede di dichiarazione, cui deve essere commisurata l’imposta sostitutiva da versare”. Per tali soggetti il maggior valore della rivalutazione assumerà rilevanza fiscale ai fini della determinazione dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza da cessione ma soltanto a partire dal 2019. Tali istruzioni si ritengono ancora valide. 
Fonte: Il sole 24 ore

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