Comunicazione ad hoc per la rinuncia dei soci ai crediti

Dal 2016, i soci dovranno comunicare alla partecipata il valore fiscale del credito
Il legislatore, nel corso degli ultimi mesi, ha parzialmente ridimensionato il favor debitoris che ha caratterizzato sinora la disciplina della crisi d’impresa, sotto l’aspetto civilistico e tributario. La motivazione è da ricercare nei casi di “abuso” degli strumenti normativi a disposizione. Fra le imprese che ne hanno usufruito, infatti, sono emersi comportamenti “opportunistici”, finalizzati a ottenere forti riduzioni del debito pregresso sottratte a imposizione fiscale.
Il ripensamento del legislatore ha riguardato l’introduzione di limiti per l’accesso al concordato preventivo (si veda, per esempio, la soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari e l’eliminazione del “silenzio-assenso” nel computo della maggioranza concordataria) e la revisione della normativa tributaria connessa alle sopravvenienze attive e alle perdite su crediti.
Focalizzando l’attenzione sulla prospettiva fiscale, l’art. 13 del DLgs. 147 del 14 settembre 2015 (c.d. decreto internazionalizzazione) ha modificato la disciplina del TUIR in materia di sopravvenienze attive (art. 88) con decorrenza a partire dal periodo d’imposta 2016.
Il DLgs. è intervenuto sotto diversi profili, modificando sia la disciplina delle rinunce ai crediti dei soci, sia quella riguardante la riduzione dei debiti nell’ambito degli strumenti di gestione della crisi d’impresa.
Con riguardo alle rinunce dei soci ai crediti e alla conversione degli stessi in capitale di rischio, è stata limitata l’esclusione da tassazione sino a concorrenza del relativo valore fiscale. L’eventuale eccedenza sarà, a partire dal 2016, imponibile in capo alla società che ha beneficiato della remissione.
La ratio della norma è quella di fare in modo che la rinuncia a un credito, acquisito dal socio “a sconto” da soggetti terzi, riceva un trattamento fiscale pienamente simmetrico fra i soggetti coinvolti. Nei gruppi aziendali, infatti, sono diffuse operazioni “opportunistiche” come la seguente: la società capogruppo acquista a 40 il credito di 100 vantato da un soggetto (es. un istituto bancario) nei confronti di una società del gruppo debitrice e successivamente rinuncia al credito.
La fattispecie appena descritta, prima della novella, originava una perdita su crediti deducibile di 60 per il creditore originario. La società debitrice beneficiava della remissione del debito di 100 e non subiva alcuna tassazione sulla sopravvenienza attiva conseguita. Il “salto d’imposta” consentito dall’operazione risultava, quindi, evidente.
Con le modifiche apportate dal DLgs. 147/2015, a partire dal prossimo anno, la sopravvenienza attiva dell’esempio sarà imponibile per 60 (pari all’eccedenza del valore nominale del credito rispetto al valore fiscale dello stesso per il socio cessionario). Correlativamente, il valore fiscale della partecipazione detenuta dal socio sarà incrementato nella misura fiscale del credito rinunciato (pari, nell’esempio, a 40).
Dal punto di vista operativo, la disciplina riguarda tutte le possibili tipologie di crediti vantati dai soci (finanziari, commerciali o da lavoro).
Il socio è tenuto a comunicare alla società il valore fiscale del credito a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Si ritiene che quanto detto trovi applicazione anche se l’ente è già a piena conoscenza dell’importo (in quanto risultante, per esempio, da un verbale societario). Secondo la norma, infatti, in caso di mancata comunicazione, il valore si presume pari a zero e la rinuncia è integralmente tassata in capo alla società.
Un aspetto non chiarito dalla disposizione riguarda l’allocazione del valore fiscale in caso di rinuncia parziale a un credito con valore fiscale inferiore al nominale. Ad esempio, se il socio vanta un credito di 1000 con valore fiscale di 500 e rinuncia a 500, il valore fiscale va attribuito pro quota o può essere imputato interamente alla quota rinunciata? Solo in quest’ultimo caso non emergerebbe materia imponibile per la società partecipata.
Il trattamento sopra descritto si applica anche alla conversione del credito vantato dal socio in partecipazioni. Nella citata ipotesi, rileva il valore fiscale del credito, al netto delle perdite su crediti eventualmente deducibili per il creditore a seguito della conversione.
Volendo esemplificare, se una società sottoscrive un aumento di capitale di 500 convertendo un credito pregresso con valore fiscale pari a 1.000, la perdita di 500 è deducibile per il socio e il valore fiscale della partecipazione sarà pari a 500 (1.000 - 500).
Il DLgs. 147/2015, infine, al fine di coordinare il trattamento fiscale in capo al socio con quello dell’ente partecipato, ha modificato gli artt. 94 comma 6 e 101 comma 7 del TUIR, prevedendo che la rinuncia ai crediti o la conversione degli stessi incrementa il valore fiscale della partecipazione nel limite del valore fiscale del credito rinunciato (o convertito).
Fonte: Eutekne autore Mirco GAZZERA

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