Così il liquidatore evita l’addebito

Il fisco non può rivalersi entro cinque anni sul professionista che ha agito correttamente
Quale è l’esatto perimetro della responsabilità del liquidatore di società di capitali? E qual è l’esatta portata del maggior periodo quinquennale concesso all’amministrazione finanziaria per eseguire accertamenti sulla società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese? A dieci mesi dalle nuove disposizioni in materia di liquidazione societaria introdotte dal Dlgs 175/2014 sono molte le domande che si pongono gli operatori tributari, specialmente in tema di rapporto tra liquidazione e possibile fallimento della società in presenza di debiti tributari non estinti.
Vanno esaminate le due situazioni che si manifestano per le società in liquidazione che presentino debiti tributari non estinti:
i debiti risultano dal bilancio finale di liquidazione e sono conosciuti dal contribuente al momento dell’estinzione della società;
i debiti sorgono dopo l’estinzione a seguito di accertamenti notificati dopo la cancellazione in forza dell’extratime quinquennale concesso alle Entrate dall’articolo 28 del Dlgs 175/2014.
In entrambi i casi, almeno in linea teorica, l’Agenzia, per il tramite di Equitalia potrebbe proporre l’istanza di fallimento (articolo 87 del Dpr 602/1973), dopo aver tentato invano di riscuotere il credito con le normali procedure.
La posizione del liquidatore con riferimento alle passività tributarie non estinte è codificata dall’articolo 36 del Dpr 602/1973, il quale stabilisce che solo in caso di comportamento colposo egli potrà essere aggredito patrimonialmente dall’Agenzia. Posto che ciò non sia accaduto, una possibile colpa del liquidatore è astrattamente rinvenibile nel fatto che, pur in presenza di passività conosciute, egli non abbia prodotto l’istanza di autofallimento (si veda il passaggio nel documento Oic 5, paragrafo 4.2). Secondo altra dottrina la colpa del liquidatore si manifesterebbe invece solo nel caso in cui si provasse che tramite la procedura concorsuale i creditori avrebbero ottenuto maggiore soddisfazione.
Tornando alle due situazioni possibili, per i debiti tributari già constatati (il primo caso sopra citato), magari sorti nel corso dell’attività di liquidazione, sembra di poter dire che è immune da colpa il liquidatore che abbia iscritto tali debiti nel bilancio finale di liquidazione, e non abbia corrisposto somme ad altri creditori dotati di minor grado di privilegio. Nel secondo caso, quando il debito tributario è la conseguenza di un accertamento notificato dopo la cancellazione della società dal registro imprese, la posizione del liquidatore è ancor meno suscettibile di profili colposi, visto che al momento della cancellazione non esistevano passività tributarie da saldare.
In questi due scenari potrebbe sorgere il problema della istanza di fallimento “fiscale” che certamente, se fosse sempre possibile, costituirebbe un ulteriore elemento di preoccupazione per la società e per il liquidatore (il creditore può essere dichiarato fallito durante lo svolgimento dell’attività imprenditoriale).
In via eccezionale, l’articolo 10 della legge fallimentare consente che la dichiarazione di fallimento possa essere pronunciata entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Questa disposizione va coordinata con l’articolo 28, comma 4, del Dlgs 175/2014 secondo il quale, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di accertamento, riscossione e liquidazione dei tributi, la cancellazione della società a seguito di liquidazione volontaria ha effetto trascorsi cinque anni.
Questa norma, essendo disposizione di carattere eccezionale e quindi non suscettibile di interpretazione estensiva, va intesa nel senso che l’ufficio delle Entrate avrà il diritto di notificare accertamenti ed eseguire procedure di riscossione coattiva pur se la società è estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese; ma, secondo la prospettazione che si ritiene preferibile, che non sia consentita la dichiarazione di fallimento oltre il termine annuale previsto dall’articolo 10 della legge fallimentare, anche se fosse richiesta dall’Agenzia.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giovanni Maccagnani - Paolo Meneghetti

Commenti