Depenalizzati gli obblighi antiriciclaggio

Sanzioni fino a 30mila euro per chi viola le norme di identificazione, archiviazione e trasmissione dati
La depenalizzazione investe anche gli obblighi antiriciclaggio. Non li lascia privi di sanzione, ma la converte dall’ambito penale a quello ammnistrativo. Uno dei due schemi di decreto legislativo messi a punto dal ministero della Giustizia e approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri di venerdì, infatti, tocca anche alcune fattispecie previste dalla normativa antiriciclaggio, il decreto legislativo 231/2007. Il decreto prevede che i reati previsti dalle leggi speciali e sanzionati con sole pene pecuniarie rimangono puniti ma unicamente sul piano amministrativo sulla base di tre scaglioni a seconda dell’importo della multa o dell’ammenda originarie. La Giustizia ha espressamente indicato non tanto una lista di reati depenalizzati, quanto piuttosto aree di delitti che rimangono puniti sul piano penale, dall’ambiente alla sicurezza. L’antiriciclaggio risulta così compreso a pieno titolo nell’operazione, in particolare sono tre le condotte a essere sottratte al penalmente rilevante. Tutte comprese nell’articolo 55 del decreto 231/07. Vediamo quali.
Innanzitutto, le condotte di chi (intermediari, professionisti, revisori) è tenuto alla verifica della clientela. Obbligo che, per i professionisti, per esempio scatta:
quando la prestazione professionale ha per oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15mila euro; 
quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15mila euro; 
tutte le volte che l’operazione è di valore indeterminato o non determinabile. 
La seconda condotta depenalizzata è quella di chi è obbligato alla registrazione e alla conservazione della documentazione che è servita per la verifica e l’identificazione della clientela. Obbligo che impone, almeno ai professionisti, l’istituzione di un archivio digitale dentro il quale collocare i dati su cliente e operazione, entro non più di 30 giorni dall’accettazione dell’incarico i dati.
Ultima condotta traghettata dal penale all’amministrativo è quella sugli obblighi di trasmissione degli intermediari per rendere possibile le operazioni di registrazione.
Queste tre condotte sono accomunate dal medesimo trattamento sanzionatorio: la legge antiriciclaggio prevede infatti oggi una pena pecuniaria, nella forma della multa, compresa tra un minimo di 2.600 e un massimo di 13mila euro. Lo schema di decreto legislativo, invece, le tiene sempre collegate, visto il medesimo range punitivo, e le incasella all’interno dello scaglione mediano di misura amministrativa, quello che prevede una sanzione da 5mila a 30mila euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a 20mila euro.
Mettendo così a confronto le differenti risposte sanzionatorie, salta immediatamemte all’occhio come, a fronte di una perdita di rilevanza penale che oggi colpisce i professionisti più nella reputazione che nel portafoglio, si arriva alla previsione di una misura che, sul piano economico, potrebbe essere facilmente superiore agli importi attuali, con un massimo possibile che può raggiungere più del doppio dell’importo adesso previsto.
Nella depenalizzazione non possono invece essere inserite le altre fattispecie previste all’articolo 55 del decreto 231/07: per queste, infatti, insieme alla pena pecuniaria è contemplata anche una misura detentiva.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giovanni Negri

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