Dichiarazione «ultratardiva» sempre più conveniente

Già da quest’anno, se presentata entro un anno rende non punibile il delitto di omessa dichiarazione
In ragione delle modifiche apportate dal DLgs. 158/2015 al sistema sanzionatorio tributario, sia amministrativo sia penale, sin da ora può essere più conveniente, rispetto al passato, presentare una dichiarazione anche spirati i 90 giorni, entro cui può essere effettuato il ravvedimento operoso (si veda “Tardiva dichiarazione da sanare entro il 29 dicembre” del 16 novembre).
In ragione del “nuovo” art. 13 del DLgs. 74/2000 (attualmente in vigore), l’invio della dichiarazione con pagamento integrale delle imposte entro il termine di presentazione di quella per l’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale/penale rappresenta una causa di non punibilità del reato di cui all’art. 5 del DLgs. 74/2000.
Allora, se non ci sono stati controlli né penali né amministrativi, e il contribuente, pagando tutte le imposte, avesse presentato, per fare un esempio, lo scorso agosto il modello UNICO 2014, il reato non è punibile nemmeno ove fossero superate le soglie di punibilità.
Poi, dal 1° gennaio 2017 (salvo anticipazione al 1° gennaio 2016 ad opera della legge di stabilità 2016), la trasmissione della dichiarazione entro il termine per quella successiva, in assenza di controlli di natura amministrativa e pure senza che siano integralmente pagate le imposte, comporterà il dimezzamento delle sanzioni. Esse, quindi, non saranno dal 120% al 240% delle imposte, ma dal 60% al 120%, sia per la dichiarazione dei redditi che per la dichiarazione IVA.
Analoghe considerazioni, sul versante tanto penale quanto amministrativo, possono essere effettuate per il modello 770.
A ben vedere, anche prima del DLgs. 158/2015 vi era una ragione per cui, secondo molti commentatori, sarebbe, in certe circostanze, stata comunque opportuna la dichiarazione ultratardiva (ossia presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni).
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 54 del 2002, al § 17.1, aveva sostenuto che, se il contribuente omette la presentazione della dichiarazione ma, nello stesso tempo, provvede al versamento delle imposte, la sanzione è applicata in maniera “fissa” da 258 a 1.032 euro, che l’art. 1 del DLgs. 471/97 prevede quando la dichiarazione è presentata ma non sono dovute imposte.
In luogo, quindi, della sanzione variabile contemplata sempre da tale norma dal 120% al 240% del tributo dovuto.
Sanzioni fisse anziché proporzionali
Ad avviso dell’Agenzia, infatti, se il contribuente omette la dichiarazione e, in sede di ravvedimento operoso, sana solo il mancato versamento delle imposte risultanti dalla medesima, “qualora l’imposta accertata sia stata completamente versata dal contribuente” la sanzione per l’omessa dichiarazione è quella fissa da 258 euro a 1.032 euro, in quanto “per imposta dovuta si ritiene che debba intendersi la differenza tra l’imposta accertata e quella versata a qualsiasi titolo”.
Ipotizziamo che un contribuente, entro il 29 dicembre 2014, non abbia presentato il modello UNICO 2014, ma abbia eseguito tutti i versamenti.
Se, adesso, la dichiarazione venisse presentata, egli potrebbe confidare nel fatto che venga notificato, come conseguenza dell’omessa dichiarazione (violazione non più sanabile nella specie, stante lo sbarramento temporale dei 90 giorni per il ravvedimento operoso), un atto di irrogazione della sanzione “fissa” da 258 euro a 1.032 euro, poi definibile a un terzo ex art. 16 del DLgs. 472/97
Fonte: Eutekne autore Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO

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