Il 140% resta fuori dalle cessioni

Maxi-ammortamenti esclusi dal costo residuo per il calcolo di eventuali plusvalenze
I super-ammortamenti al 140% potranno premiare anche gli investimenti avviati prima del 15 ottobre 2015, purché la consegna o la spedizione avvengano a partire da questa data. Ma per sfruttare a pieno il beneficio fiscale i beni strumentali non dovranno essere venduti prima della fine del periodo di ammortamento. 
L’ultima versione del Ddl sulla stabilità 2016 consente di fare il punto della situazione sulla norma concernente i super-ammortamenti. 
È un incentivo fiscale per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Beni nuovi (o mai usati) 
L’agevolazione interessa tutti i beni strumentali, esclusi i fabbricati e le costruzioni, i beni a più lunga vita utile con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (silos, serbatoi, eccetera) e alcuni beni indicati nell’allegato alla norma (aerei, condutture, condotte, eccetera). Il beneficio non compete per i beni immateriali e per i beni usati.
In passato, le Entrate hanno chiarito che il requisito della novità sussiste nel caso in cui il bene sia acquistato dal produttore, ma anche se il bene viene acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore, purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da parte di altri soggetti.
Il criterio della consegna 
Rilevano gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale considerato dalla norma; a tal fine dovrebbero valere i criteri generali del Tuir e, quindi, la data di consegna o spedizione oppure - se diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale). Non preclude il beneficio, quindi, il fatto che una parte delle spese per l’investimento sia stata effettivamente sostenuta prima del 15 ottobre.
Il beneficio consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione del 40%, con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria. L’agevolazione riguarda le imposte sui redditi e non anche l’Irap e compete a coloro che esercitano un’attività di impresa e agli esercenti arti e professioni.
In pratica, a fronte di un costo di acquisto pari a 100, la deduzione dell’ammortamento fiscale potrà essere effettuata su 140. Per i soggetti Ires, per la quota di ammortamento del 2015, il vantaggio netto è pari all’11% del costo (27,5% di 40%); per le quote di ammortamento degli anni successivi, il risparmio si ridurrà se l’aliquota Ires verrà ridotta come previsto dalla stessa legge di stabilità, laddove la Ue riconosca i margini di flessibilità per l’emergenza immigrazione.
Costo extra per le auto 
Il beneficio riguarda anche i mezzi di trasporto non esclusivamente utilizzati nell’esercizio di impresa (autovetture, motocicli e ciclomotori). Ad esempio, il limite del costo fiscale delle auto (18.075,99 euro) è incrementato nella stessa misura del 40% e, quindi, è innalzato a 25.306 euro. La relazione illustrativa chiarisce questo aspetto che aveva sollevato qualche dubbio. L’incremento del limite non riguarda le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti; infatti, la norma richiama soltanto la lettera b) dell’articolo 164 (e non anche la lettera b-bis).
Resta invece immutata la percentuale di deducibilità del 20% e dell’80% per agenti e rappresentanti. Questa previsione è coerente con la finalità di tale percentuale che è quella di forfettizzare l’inerenza (seppure in misura del tutto sbilanciata per il fisco) e nulla ha a che fare con la finalità dell’agevolazione.
La vendita anticipata 
Nel primo anno di entrata in funzione del bene, la maggiorazione del 40% si applica alla metà della quota di ammortamento ordinariamente deducibile. La maggiorazione rileva anche nel periodo di imposta di realizzo del bene in cui la quota di ammortamento è ragguagliata ai giorni di possesso.
In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento, nel determinare la plusvalenza/minusvalenza non si potrà tenere conto della maggiorazione del 40 per cento. Ciò dovrebbe significare che nel calcolare la differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato, quest’ultimo andrà computato come se il beneficio non fosse esistito, fermo restando le quote di ammortamento già dedotte.
Per i canoni di locazione finanziaria il beneficio per l’utilizzatore riguarda la quota capitale inclusa nel canone. Per il noleggio a lungo termine, nessun beneficio è previsto per gli utilizzatori; l’agevolazione potrà invece spettare alle società di noleggio.
Il super-ammortamento si traduce in una variazione extra-contabile da effettuare in sede di dichiarazione dei redditi in deroga al principio della previa imputazione al conto economico sulla base del comma 4 dell’articolo 109 del Tuir; di fatto, è una detassazione di utili per i quali non sono previsti regimi di sospensione di imposta.
Fonte: Il sole 24 ore Luca Miele

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