Il ravvedimento acquista appeal

Dal 2016 sarà più conveniente anche per le violazioni commesse nel 2015
Con la conferma – dopo l’approvazione del Senato del ddl stabilità 2016 – della decorrenza della riforma delle sanzioni amministrative dal 1° gennaio 2016, si realizza, sin da ora, un vero e proprio intreccio tra nuove sanzioni, ravvedimento operoso, favor rei e cumulo giuridico delle penalità.
Con il Dlgs 158/2015, molte penalità amministrative relative alla violazione delle norme tributarie risultano più favorevoli rispetto alla versione oggi in vigore. Il Dlgs 158/2015 dispone la decorrenza delle nuove sanzioni dal 1° gennaio 2017. Il Ddl stabilità 2016, tuttavia, anticipa la decorrenza al 1° gennaio 2016. Una specie di atto dovuto, considerando il principio del favor rei, il quale non viene assolutamente derogato dalle disposizioni del Dlgs 158/2015. Anzi, la previsione del Ddl stabilità 2016, che fa salve le vecchie sanzioni per le istanze di collaborazione volontaria presentate nel 2015, conferma indirettamente l’applicazione del principio del favor per tutte le altre violazioni non legate alla voluntary. In sostanza, le previsioni del Dlgs 158/2015 devono trovare applicazione, se più favorevoli, anche per le violazioni commesse anteriormente al 1° gennaio 2016 (non divenute definitive a tale data). 
Inoltre anche per il ravvedimento operoso va tenuto in considerazione il principio del favor. Questo però per le regolarizzazioni che verranno effettuate a partire dal 1° gennaio 2016. Ad esempio, la sanzione per insufficiente/omesso versamento del tributo (articolo 13 del Dlgs 471/97) viene ridotta alla metà dal Dlgs 158/2015 se il versamento viene eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni (fermo restando che se il tributo viene versato con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione si riduce ulteriormente a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo). Sicché, nel caso di pagamento entro il 90esimo giorno successivo, la penalità passa dal 30 al 15% (e all’1% per ogni giorno di ritardo fino al 15esimo giorno).
Si prenda il caso degli acconti di novembre 2015. Se il versamento non viene eseguito correttamente e il contribuente esegue il ravvedimento dopo il 15esimo giorno e fino al 30esimo (giorno), deve applicare la riduzione pari a un decimo sul 30% (articolo 13, comma 1, lettera a) del Dlgs 472/1997). Se, invece, attende inizio anno 2016, il contribuente potrà applicare la riduzione da ravvedimento - un nono nei 90 giorni - sul 15%, la quale risulta più conveniente rispetto al caso del ravvedimento eseguito nel 2015.
Un altro caso rilevante è quello delle penalità legate all’inversione contabile, applicabili in misura fissa dal 1° gennaio 2016. Una situazione molto frequente è quella legata all’inversione contabile “interna” per la quale molte volte si discute se l’Iva debba essere assolta dal venditore/prestatore oppure dal cessionario/committente. Per queste situazioni, in caso di violazioni, la sanzione verrà stabilita da 250 a 10mila euro. Quindi, se il ravvedimento viene effettuato nel 2016, anche per violazioni commesse precedentemente, occorrerà tenere conto della nuova penalità, che risulta sicuramente più favorevole rispetto alla situazione attuale. 
Occorre però, ulteriormente, considerare il principio del cumulo giuridico delle sanzioni (articolo 12 del Dlgs 472/1997). Nel ravvedimento, infatti, bisogna regolarizzare ogni singola violazione. Se, invece, in assenza di ravvedimento, la violazione dovesse venire constatata, l’ufficio deve applicare la previsione dell’articolo 12 del Dlgs 472/1997. In sostanza, per il caso in precedenza rappresentato, se le violazioni commesse nel 2015 dovessero essere numerose, l’ufficio, nell’ipotesi di applicazione della sanzione minima, dovrà irrogare (nel 2016) l’unica penalità di 250 euro aumentata di un quarto. 
In definitiva, per il ravvedimento non va soltanto considerata l’entrata in vigore dal prossimo anno di sanzioni generalmente più favorevoli, ma anche il fondamentale principio del cumulo giuridico, che molte volte riduce la convenienza del ravvedimento stesso.
Fonte: Il sole 24 ore autore Dario Deotto

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