L’identikit degli apporti alla società

Cessione di partecipazioni: la tipologia decide gli effetti sui crediti dei soci
In caso di cessione di una partecipazione al capitale sociale, viene ceduta unitamente a essa una corrispondente parte del patrimonio sociale e, quindi, delle riserve formate mediante versamenti effettuati dai soci a fondo perduto o in conto capitale; nel caso invece siano stati effettuati versamenti a titolo di finanziamento soci, la cessione della partecipazione del socio non comporta l’automatica cessione del credito del socio finanziatore al rimborso del finanziamento. Identicamente, non si ha un’automatica cessione del credito al rimborso del versamento quando il socio cedente abbia effettuato versamenti in conto futuro aumento di capitale in vista di un aumento di capitale che la società poi non abbia deliberato. È quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 16049 del 29 luglio 2015, con la quale la Suprema corte ha altresì precisato che, per individuare la natura del versamento effettuato dal socio a favore della società, è «necessario non arrestarsi alla mera denominazione adoperata nelle scritture contabili della società, per volgere invece l’attenzione soprattutto al modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, alle finalità pratiche cui esso appare essere diretto ed agli interessi che vi sono sottesi»;
Si tratta di procedere dunque alla individuazione delle caratteristiche che permettono di stabilire il titolo in base al quale un dato versamento sia stato effettuato da un socio e la Cassazione delinea dunque i criteri per il loro riconoscimento.
Anzitutto, sono quindi da qualificare come finanziamenti soci quelli che derivano da un contratto di mutuo tra il socio e la società e che devono essere iscritti al passivo dello stato patrimoniale come debiti verso soci. Se il socio finanziatore ceda la propria quota di partecipazione al capitale sociale, egli conserva però la titolarità del credito alla restituzione del finanziamento; nel silenzio del contratto di cessione della partecipazione, il credito non si intende ceduto anch’esso.
I versamenti a fondo perduto o in conto capitale sono invece privi della natura del mutuo, in quanto il socio non ha il diritto al loro rimborso; essi vengono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l’assemblea può discrezionalmente utilizzare per ripianare le eventuali perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla sua partecipazione al capitale sociale, senza che occorra tener conto del soggetto che abbia operato il versamento, proprio in ragione dell’inesistenza di un credito alla restituzione delle somme in capo a coloro che le abbiano versate. 
L’apporto del socio produce infatti l’acquisizione definitiva al patrimonio della società delle somme erogate, le quali sono da assimilare al capitale di rischio. Non avendo il socio un credito alla restituzione di questi versamenti, ne consegue che se il socio cede la sua partecipazione al capitale sociale non gli residua alcun diritto di ottenere la restituzione di quanto versato.
Infine, i versamenti in conto futuro aumento di capitale sono quelli finalizzati a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale. Poichè viene stabilito un chiaro collegamento causale tra il versamento eseguito dal socio e un prossimo aumento del capitale sociale, il socio matura il diritto alla restituzione del versamento effettuato nel caso in cui l’aumento non sia poi eseguito (in tal senso, si vedano le sentenze di Cassazione n. 2314/1996 e n. 16393/2007). Si dice infatti che questi versamenti vanno a formare una riserva “personalizzata” o “targata”, in quanto essa è di esclusiva pertinenza dei soci che hanno effettuato i versamenti, in relazione all’entità delle somme da ciascuno erogate.
Pertanto, ove l’ipotizzato aumento di capitale non sia poi deliberato, il socio ha diritto alla restituzione di quanto versato, ma non a titolo di rimborso di una somma data a mutuo, bensì per essere venuta successivamente meno la causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale eseguita in favore della società (e, quindi, secondo i princìpi della ripetizione dell’indebito). Ne consegue che la vendita della partecipazione sociale può ben essere effettuata senza comprendere nella cessione il credito al rimborso del versamento in conto futuro aumento di capitale: la restituzione di questo versamento costituisce un credito in capo al socio versante, sia pure condizionato e inesigibile sino al momento in cui non scada il termine per deliberare l’aumento di capitale sociale in vista del quale quel versamento venne effettuato.
Fonte: Il sole 24 ore autore Angelo Busani

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