Liti in corso verso la chiusura

La depenalizzazione dei reati di omessa identificazione e registrazione ai fini antiriciclaggio previsti dall’articolo 55 del Dlgs 231/2007 è particolarmente importante per i professionisti che nel corso di questi anni sono stati oggetto dei controlli della Guardia di finanza e hanno subito una denuncia all’autorità giudiziaria per omessa identificazione e/o registrazione di qualche cliente.
Spesso si trattava infatti di violazioni penali conseguenti non sempre alla volontà di occultare informazioni alle autorità di vigilanza, ma anche alla difficile applicazione della normativa antiriciclaggio e, soprattutto, ad alcune rigorose interpretazioni che di essa danno alcuni verificatori.
La depenalizzazione 
Ora il decreto procede alla depenalizzazione di questi delitti prevedendo delle sanzioni amministrative (da 5mila a 30mila euro, si veda l’altro articolo in pagina). Le nuove norme hanno effetto retroattivo ma, a seconda dei casi e, in particolare, se la violazione è stata già oggetto (o meno) di un procedimento penale, potranno verificarsi situazioni differenti.
Violazioni scoperte in futuro 
Per le violazioni commesse dall’entrata in vigore del decreto, ovvero scoperte un futuro ma relative a periodi per i quali esse costituivano ancora reato, gli accertatori dovranno evitare di inviare la comunicazione di notizia di reato in Procura e seguire le ordinarie regole previste dalla legge 689/81. Sarà quindi necessario procedere alla formale contestazione della violazione, all’invio del verbale all’autorità amministrativa competente, a rendere edotto il trasgressore della possibilità di trasmettere scritti difensivi a questa autorità o essere ascoltato personalmente, alla facoltà di estinguere la violazione mediante un pagamento in misura ridotta.
L’autorità amministrativa competente, per analogia alle altre violazioni previste dal Dlgs 231/2007 non costituenti reato, si ritiene debba essere individuata nel Dipartimento del Tesoro del ministero dell’Economia e delle finanze e/o nei suoi uffici periferici.
Procedimento in corso 
L’autorità giudiziaria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, deve disporre la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato stesso risulti prescritto o estinto per altra causa. 
Azione penale esercitata 
Nel caso di azione penale già esercitata, il giudice, ove l’imputato o il Pm non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all’autorità ammnistrativa competente.
Azione non esercitata 
In ipotesi in cui i verificatori abbiano inviato già la notizia di reato ma l’azione penale non sia stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta dal Pm che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato è estinto per qualsiasi causa, il Pm richiede l’archiviazione. 
Condanna 
Se i procedimenti penali sono stati definiti prima dell’entrata in vigore del decreto con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Antonio Iorio

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