No alla tassazione del valore normale

Le conseguenze dell’assegnazione sul socio assegnatario sono stabilite dall’articolo 9, comma 4 del disegno di legge di Stabilità 2016, che sul punto afferma l’inapplicabilità dell’articolo 47 del Tuir all’operazione qui descritta.
Il punto è particolarmente significativo e innovativo rispetto alle precedenti versioni del provvedimento e quindi occorre valutare il significato con prudenza fino alla stesura del testo definitivo.
Va notato che nel precedente provvedimento di assegnazione agevolata di beni ai soci (articolo 29 della legge 449/1997) si affermava l’inapplicabilità dell’articolo 44 del Tuir che nella versione allora vigente disciplinava la distribuzione di riserve di capitale. Il significato di quella disapplicazione fu spiegato dalla circolare 112/1999, secondo cui in caso di recesso o riduzione del capitale o liquidazione della società l’attribuzione delle riserve al socio non comportava la necessità di confrontare il costo della partecipazione con il valore normale dei beni assegnati. Diversamente per le altre norme dell’articolo 44 del Tuir (versione allora vigente) le disposizioni ordinarie si applicavano, ma soprattutto si applicavano le disposizioni dell’allora vigente articolo 41 del Tuir in materia di tassazione del dividendo. In pratica se la società assegnando beni ai soci avesse attribuito riserve di utili, il socio avrebbe dovuto trattare l’assegnazione stessa come una normale distribuzione di utili in natura benchè il dividendo tassabile fosse solo la differenza tra il valore normale del bene assegnato e l’ammontare su cui la società avesse pagato imposta sostitutiva (circolare 40/2002).
Tornando all’attuale previsione, ciò che viene disapplicato è l’intero l’articolo 47 del Tuir. Considerando il fatto che l’articolo 47 del Tuir è la norma che sancisce le regole di tassazione dei dividendi in denaro e in natura ricevuti dal socio, sembra doversi concludere - stando alla lettera della norma- che non viene prevista alcuna tassazione del valore normale dei beni ricevuti, quindi non si prevede l’imponibilità dell’utile in natura conseguito. La norma attuale si limita a puntualizzare che il valore normale dei beni ricevuti riduce il costo fiscalmente rilevante della partecipazione, il che potrebbe portare all’emersione del cosiddetto “sottozero” (cioè la differenza negativa tra bene assegnato e costo della partecipazione), che fiscalmente è assimilato al dividendo, ma nel caso in cui il costo della partecipazione restasse positivo, sembra potersi dire che non vi saranno imponibili tassabili sul socio assegnatario. Tale ipotesi può essere ricorrente specie nel caso in cui il socio ricevesse sì beni assegnati ma anche si accolli una certa quantità di debiti: in tal caso la riduzione del costo della partecipazione sarebbe di minima entità.
Se questa conclusione verrà confermata nel testo definitivo della legge di Stabilità, verrà rimossa una differenza molto rilevante che sussisteva nelle operazioni di assegnazione agevolata del passato tra società di persone e società di capitali, nel senso che nel passato solo per il socio di società di persone si aveva la non rilevanza fiscale dei beni ricevuti, mentre il socio di società di capitali doveva tassare il dividendo, sempre che, ovviamente, le riserve attribuite dalla società fossero di utili e vi fosse differenza tra valore normale del bene e importo su cui fosse stata corrisposta imposta sostitutiva.
Inoltre la disapplicazione dell’articolo 47 del Tuir comporta anche l’inapplicabilità del comma 1, cioè la necessità di considerare che le prime riserve attribuite al socio siano sempre quelle di utili rispetto al quelle di capitale.
Fonte: Il sole 24 ore autore P.Me. - G.Ra.

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