Non più reato la violazione di adeguata verifica

Arriva la depenalizzazione degli obblighi antiriciclaggio.
La ratio della riforma è trasformare alcuni reati di lieve entità in illeciti amministrativi - al duplice scopo di rendere effettiva e incisiva la sanzione, assicurando al contempo una più efficace repressione dei reati più gravi - e di deflazionare il sistema processuale penale. È infatti convinzione comune che, rispetto ad alcuni illeciti, abbia più forza di prevenzione una sanzione certa in tempi rapidi che la minaccia di un processo penale lungo e oneroso che, per la peculiarità dell'illecito e per le lungaggini processuali, rischia di produrre una sostanziale immunità. 
Lo schema di Dlgs prevede all’articolo 1, rubricato «Depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni», che non costituiscono più reato e sono soggette alle sanzioni amministrative tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda. La disposizione si applica anche ai reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato. Anche alcune infrazioni previste dalla normativa antiriciclaggio si gioveranno della depenalizzazione, e si passerà dalle attuali sanzioni penali a sanzioni di carattere amministrativo. Si tratta innanzitutto degli obblighi di adeguata verifica della clientela che, per i soggetti obbligati all’antiriciclaggio, sussistono quando instaurano un rapporto continuativo, eseguono operazioni occasionali disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15mila euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’operazione unica o con più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata; quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile. Inoltre quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente. L’obbligo non sostituisce quello d’identificazione, già previsto dalla normativa previgente, ma lo ingloba. Pertanto, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno procedere, non solo all’identificazione del cliente e alla verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente (nonché dell’eventuale titolare effettivo), ma anche al reperimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e al monitoraggio costante del rapporto. Sarà altresì depenalizzata la mancata, tardiva o incompleta effettuazione della registrazione e conservazione di tutta la documentazione e di tutte le informazioni necessarie per effettuare la verifica e l’identificazione della clientela. 
La scelta sanzionatoria del legislatore del 2007 è sembrata a molti particolarmente gravosa in relazione a un obbligo relativo a un adempimento meramente formale e, peraltro, non condivisa a livello europeo. Infatti la IV direttiva antiriciclaggio, la 2015/849, così come la terza, non stabiliscono alcun obbligo di registrazione, ma si limitano a imporre la conservazione dei documenti e delle informazioni, in conformità al diritto nazionale, al fine di prevenire, individuare e indagare da parte delle autorità su eventuali attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Allo stesso modo, l’impianto sanzionatorio emergente dalla nuova direttiva comunitaria non racchiude le fattispecie di omissione o tardiva registrazione. In ultimo, rientrerà nell’ambito delle sanzioni amministrative anche il mancato obbligo di comunicazione dei dati da parte degli organi societari su eventuali infrazioni nelle procedure. Le tre condotte depenalizzate sono accomunate dallo stesso trattamento sanzionatorio, e cioè una pena pecuniaria compresa tra un minimo di 2.600 e un massimo di 13mila euro. Le cornici edittali delle nuove sanzioni amministrative saranno così determinate: sanzione amministrativa da 5mila a 15mila euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a sei mesi, da 5mila a 30mila euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a un anno, da 10mila a 50mila per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore a un anno. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Ranieri Razzante

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