Per l’omesso RW l’integrativa è insufficiente

La presentazione della dichiarazione integrativa non permette di sanare l’omessa compilazione del quadro RW.
Anche in caso di contestazione tardiva, l’ufficio può far valere il raddoppio dei termini per l’accertamento se l’omissione riguarda dati relativi a investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Inoltre, la mancata compilazione del quadro RW è violazione sostanziale, in quanto i dati consentono all’amministrazione di conoscere le disponibilità estere, anche se non generano materia imponibile. La dichiarazione integrativa, infine, non consente di eliminare la sanzione irrogata per la mancata presentazione nei termini della dichiarazione corretta. Così la Ctr Lombardia 3778/67/15 (presidente e relatore Palestra).
A un cittadino di origini tedesche residente in Italia l’amministrazione notifica nel 2011 un questionario con il quale gli richiede chiarimenti per l’anno d’imposta 2005 circa la partecipazione di quote in una società svizzera, acquistate per 6 milioni di franchi svizzeri, ma non indicata nell’Unico 2006. 
Poco dopo il contribuente integra la dichiarazione, esponendo i dati del quadro RW originariamente omesso. Per l’amministrazione, però, non basta e gli contesta la mancata compilazione di RW.
Il contribuente ricorre in Ctp affidandosi a tre motivi. Intanto eccepisce la decadenza del termine per la notifica, in quanto l’atto di contestazione avrebbe dovuto essere notificato entro la fine dell’anno 2010, cioè entro il quarto anno successivo alla data di presentazione dell’Unico 2006. Inoltre insiste per la validità della dichiarazione integrativa, grazie alla quale nessuna sanzione è dovuta. In subordine, sottolinea che la mancata presentazione nei termini della dichiarazione corretta è violazione formale, sanzionabile con la sanzione minima.
L’amministrazione non ci sta. Innanzitutto respinge la tesi del contribuente, sostenendo al contrario la legittimità del raddoppio dei termini a seguito della rilevanza penale della mancata comunicazione per gli investimenti detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata. Inoltre, secondo l’ufficio la dichiarazione integrativa non consente di evitare la sanzione per l’omessa compilazione del quadro RW in quanto il contribuente avrebbe dovuto, prima però della contestazione, effettuare il ravvedimento operoso. Infine non è neppure applicabile la sanzione ridotta, essendo una violazione sostanziale.
La Ctp dà ragione al contribuente, ma il collegio di secondo grado ribalta l’esito per i seguenti motivi:
il raddoppio dei termini per l’accertamento riveste carattere processuale in quanto, in caso contrario, il contribuente potrebbe essere sottoposto ad accertamento solo entro la data di commissione dell’irregolarità; 
la mancata compilazione del quadro RW costituisce violazione sostanziale, e non formale, in quanto i dati in esso contenuti, pur non generando alcuna materia imponibile, costituiscono un «segnale di attenzione» circa le disponibilità estere per le quali l’amministrazione non riuscirebbe diversamente, neppure incidentalmente, a disporre; 
la dichiarazione integrativa vale ai fini della ridefinizione della materia imponibile, ma non elimina la sanzione per la mancata presentazione nei termini della dichiarazione corretta. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Ferruccio Bogetti - Gianni Rota

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