Più difficile giustificare la rivalutazione con perdite

La rivalutazione delle immobilizzazioni, prevista dal disegno di legge di Stabilità 2016 attualmente all’esame del Parlamento, impone alcune riflessioni alle imprese che presentano bilanci in perdita.
Infatti, se le perdite sono durevoli, si applicano le regole contenute nel principio contabile Oic 9 relativo alle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni, in base a quanto prevede l’articolo 2426 n. 3 del Codice civile: in sostanza, le attività immobilizzate devono essere svalutate.
Pertanto, se la mancata svalutazione è un comportamento contrario a quanto prevede la norma di legge, la rivalutazione costituisce un errore che può portare, in determinate situazioni come può essere un caso di dissesto, a conseguenze negative per amministratori e organi di controllo: naturalmente devono essere analizzate natura e tipologia delle perdite.
La redazione del Bilancio
Il redattore del bilancio deve sempre applicare la clausola generale «della rappresentazione veritiera e corretta» (articolo 2423 del Codice civile) che presiede alla redazione del bilancio, nonché i principi generali di redazione dello stesso (articolo 2423-bis, Codice civile).
L’articolo 45 del disegno di legge di Stabilità prevede che si applicano, in quanto compatibili, alcune disposizioni della legge 342/2000 e tra questi l’articolo 11 che impone il rispetto dei “valori correnti” e, in particolare, del valore riferito «all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa», che deve essere indicata e motivata da amministratori e sindaci nelle loro relazioni.
La rivalutazione
I maggiori valori devono trovare conferma, nei successivi esercizi, nei valori d’uso o di cessione dei beni rivalutati: trattandosi di beni utilizzati direttamente e non destinati alla vendita il riferimento è al valore d’uso. Se, successivamente alla rivalutazione, dovessero presentarsi perdite durevoli, potrebbero venir meno, totalmente o parzialmente, non solo i maggiori valori, ma anche il costo storico stesso: in questo caso, si applica il principio contabile Oic 16, relativo alle immobilizzazioni materiali, e la svalutazione non è imputata alla riserva di rivalutazione, ma è contabilizzata nel conto economico (Oic 24, per le immobilizzazioni immateriali).
Il principio contabile Oic 9 precisa che, se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore netto contabile l’immobilizzazione si iscrive in bilancio a tale minor valore: la differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore.
La svalutazione
La determinazione della svalutazione per perdite durevoli di valore è modulata in base alle dimensioni dell’impresa, semplificando l’onere per le imprese di piccole e medie dimensioni (quelle che non superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: 40 milioni di ricavi , 20 milioni di attivo, 250 dipendenti).
Queste ultime imprese possono evitare il sostenimento di oneri eccessivi che deriverebbero dalla determinazione dei flussi di cassa attualizzati e possono applicare il metodo della capacità di ammortamento, determinata dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti.
Capacità di ammortamento
La capacità di ammortamento è calcolata sottraendo al risultato economico dell’esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni: pertanto, non si effettua alcuna attualizzazione.
In ogni caso, anche determinando il valore d’uso con un calcolo più semplice, senza attualizzare i flussi di cassa, si devono fare previsioni relative a ricavi e costi: il tutto tramite budget. Se i ricavi meno i costi non coprono l’ammortamento delle immobilizzazioni calcolato sui valori ante rivalutazione, non è facile ipotizzare la rivalutazione delle immobilizzazioni. Infatti, se gli impianti valutati al costo non riescono a garantire ricavi in grado di coprire i costi, tra i quali vi sono gli ammortamenti, la rivalutazione peggiora la situazione, perché gli ammortamenti aumentano. In tali situazioni vi è da chiedersi come amministratori e sindaci possano giustificare la rivalutazione.
Eventi non ripetibili
Discorso diverso se le perdite sono causate da eventi particolari, non ripetibili: per esempio, la perdita di esercizio causata dalla svalutazione di rimanenze di magazzino, oppure da una perdita su crediti, non preclude la possibilità di rivalutare le immobilizzazioni in presenza dei relativi presupposti.
In questi casi si applicano i principi contabili riferiti alle specifiche attività: Oic 13 per le rimanenze e Oic 15 per i crediti, ma non si applica l’Oic 9 riferito all’impresa nel suo complesso. Infatti, per esempio, l’Oic 13 si occupa della svalutazione delle rimanenze prodotte dall’impresa, mentre l’Oic 9 affronta il problema della svalutazione degli impianti che producono i beni venduti dall’impresa.
Invece, sempre per esemplificare il concetto, il principio contabile Oic 15 “Crediti” 15 si occupa (anche) della valutazione dei crediti che costituiscono un’attività rilevante nei bilanci delle imprese e che si iscrivono successivamente alla rilevazione dei ricavi dell’impresa.
Fonte: Il sole 24 ore autore F. R. V.

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