Pronto il nuovo codice tributo per il bonus investimenti

Sarà operativo dal 1° gennaio 2016 per i titolari di reddito di impresa che fruiranno in compensazione del credito d’imposta
Con la risoluzione n. 96 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6856”, che potrà essere utilizzato dal 1° gennaio 2016 dai soggetti titolari di reddito di impresa per utilizzare in compensazione, tramite il modello F24, il bonus investimenti istituito nel 2014 dal c.d. decreto competitività. Solo a partire da tale data il codice tributo sarà operativo.
L’art. 18 comma 1 del DL 91/2014 ha infatti introdotto un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/1997, per investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato effettuati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge, e quindi dal 25 giugno 2014, fino al 30 giugno 2015.
Come ricordato dal comunicato stampa di ieri, che ha annunciato la risoluzione, possono usufruirne le imprese residenti, gli enti non commerciali in relazione alle attività commerciali esercitate e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Sono ammesse alla misura di favore anche le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014. Inoltre, ai sensi dell’art. 18 comma 4 del DL 91/2014, il credito d’imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e la prima quota annuale è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.
Il bonus investimenti era già stato oggetto di chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 5/2015 (si veda “Fruizione del bonus investimenti senza limite generale di compensazione” del 20 febbraio 2015). In questo documento l’Amministrazione finanziaria aveva precisato che la fruizione del beneficio non è subordinata all’assenso preventivo dell’Agenzia delle Entrate e che, conseguentemente al dettato normativo, la seconda quota annuale del credito d’imposta è utilizzabile a partire dal 1° gennaio del terzo periodo d’imposta successivo a quello in cui l’investimento è stato realizzato, mentre la terza quota è fruibile a decorrere dal 1° gennaio del quarto periodo d’imposta successivo.
Dunque, per un soggetto “solare” che abbia effettuato investimenti agevolabili dal 25 giugno al 31 dicembre 2014:
- la prima quota del credito d’imposta maturato è utilizzabile dal 1° gennaio 2016;
- la seconda dal 1° gennaio 2017;
- la terza dal 1° gennaio 2018.
Con riferimento al credito d’imposta maturato per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2015, la prima quota è utilizzabile dal 1° gennaio 2017.
Infine, anche i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare possono utilizzare la prima quota a decorre dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. Pertanto, considerando un’impresa con esercizio sociale 1° luglio-30 giugno che ha effettuato investimenti agevolabili nel periodo d’imposta 1° luglio 2014-30 giugno 2015, essa potrà utilizzare la prima quota del credito d’imposta a partire dal 1° gennaio 2017.
Con la risoluzione n. 96 di ieri si completa dunque il quadro e viene fornito anche, per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite modello F24, il citato codice tributo “6856” denominato “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – art. 18, D.L. 24 giugno 2014, n. 91”. Nella compilazione del modello di pagamento F24, tale codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento”, invece, è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Istituita anche la causale contributo per l’E.N. Bi.Form.
Sempre ieri, con la ris. n.  94, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre istituito per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Nazionale Bilaterale per la Formazione “E.N. Bi.Form.”, la causale contributo “TG15” denominata appunto “Ente Nazionale Bilaterale per la Formazione E.N. Bi.Form.”. La risoluzione segue la convenzione del 10 novembre 2015 tra INPS e Ente bilaterale con la quale è stato affidato il servizio di riscossione all’Istituto nazionale il quale, il 9 gennaio 2008, aveva stipulato una convenzione con l’Agenzia per la riscossione dei contributi di spettanza dell’INPS, nonché di quelli previsti dalla L. 311/1973. La risoluzione fornisce le consuete istruzioni per la compilazione del modello.
Fonte: EUTEKNE

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