Ravvedimento sulla dichiarazione infedele alla prova della riforma

La riforma incide su diversi aspetti, dalla competenza fiscale alla riduzione di un terzo per le violazioni «minori»
Le violazioni non formali commesse nell’ambito della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA rientrano nell’infedeltà dichiarativa, sanzionata, nella versione attuale degli artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97, con una sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito.
Come naturale, si tratta, a livello generale, di violazioni che possono essere sanate tramite ravvedimento operoso, che, dopo le modifiche della L. 190/2014, può avvenire sino a quando è notificato l’avviso di accertamento, non essendo più inibito dal controllo fiscale (ad esempio, dalla notifica di un questionario o dalla consegna di un verbale di constatazione).
Quindi, è ora possibile sanare non solo le violazioni commesse nell’ambito del modello UNICO 2015, ma pure quelle relative agli anni pregressi.
Può trattarsi di tutte le violazioni che hanno, come evidenziato, dato luogo ad una minore imposta o ad un maggior credito: deduzione di costi non inerenti o documentati in maniera insufficiente, ricavi non dichiarati, redditi diversi non dichiarati, omesse variazioni in aumento e così via.
Avendo già trattato del caso relativo alla dichiarazione infedele sanata entro i 90 giorni (si veda “Ravvedimento nei 90 giorni «problematico» per le violazioni dichiarative” del 13 novembre), si evidenzia che, attualmente:
- le violazioni commesse nell’ambito del modello UNICO 2015 non ancora sanate entro il 29 dicembre potranno essere ravvedute con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo (12,50%), se il tutto avviene entro il 30 settembre 2016;
- le violazioni commesse nell’ambito del modello UNICO 2014 possono essere sanate con riduzione della sanzione a 1/7 del minimo (14,28%), se il tutto avviene entro il 30 settembre 2016;
- le violazioni commesse nell’ambito del modello UNICO 2013 e di quelli antecedenti possono essere sanate con riduzione della sanzione a 1/6 del minimo (16,66%), a prescindere da quando avviene il ravvedimento, fermo restando lo sbarramento derivante dalla notifica dell’accertamento.
Qualora, però, fosse stato consegnato il verbale di constatazione, la sanzione sarebbe da ridurre in ogni caso a 1/5 del minimo (20%), anche se, per ipotesi, concernesse il modello UNICO 2014.
Il ravvedimento si concretizza nella presentazione della dichiarazione integrativa unitamente al pagamento di sanzioni ridotte, interessi legali (calcolati applicando i diversi tassi che si sono succeduti negli anni, pro rata temporis) e imposte.
Bisogna evidenziare che il DLgs. 158/2015 ha modificato, sotto vari aspetti, il regime sanzionatorio della dichiarazione infedele. Per ora, le novità si applicano dal gennaio 2017, ma la legge di stabilità forse anticiperà il tutto al gennaio 2016.
A volte meglio attendere il prossimo gennaio
Quindi, per ciò che interessa ai nostri fini, la sanzione base sarà diminuita, e passerà dal 90% al 180% delle imposte, mentre sarà operante la riduzione di un terzo quando la maggiore imposta o il minor credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati, e comunque complessivamente inferiori a 30.000 euro (sulla possibilità di applicare la riduzione in sede di ravvedimento emergono dubbi su cui ritorneremo, siccome la norma parla di maggiore imposta o minor credito “accertati”).
Non opera, per le violazioni pregresse, l’aumento della metà per le condotte fraudolente, in quanto è una disposizione peggiorativa nei confronti dei contribuenti.
Il contribuente, dunque, potrebbe valutare l’opportunità di attendere, ai fini del ravvedimento, le prossime circolari esplicative, ove, tra l’altro, si spera verrà affrontato il problema del favor rei.
Quanto esposto vale, in particolar modo, nella misura in cui sussistano consistenti differenze tra il nuovo e il vecchio sistema: si pensi alle violazioni sulla competenza fiscale, che, se non hanno arrecato danno erariale, sono sanzionate nella misura fissa di 250 euro, mentre oggi in via proporzionale, dal 100% al 200% dell’imposta.
Fonte: Eutekne autore Alfio CISSELLO

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