Ritenuta del 26% legata alla tipologia di partecipazione

I dividendi provenienti da società non residenti, se sono riscossi tramite un sostituto d’imposta, sono normalmente assoggettati a ritenuta, che può essere a titolo d’acconto o d’imposta, a seconda della partecipazione e del tipo di percipiente.
Se si tratta di una partecipazione non qualificata in una società estera non residente in un Paese a fiscalità privilegiata detenuta da un soggetto (persona fisica, non in regime d’impresa), l’intermediario nella riscossione del dividendo estero deve operare una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%, ovvero nella inferiore misura prevista dalle convezioni contro le doppie imposizioni. 
Se il dividendo, però, non fosse riscosso attraverso intermediari, la tassazione deve necessariamente avvenire in sede dichiarativa, con la compilazione del quadro RM, sezione V, assoggettando l’utile a imposizione sostitutiva, con l’utilizzo di una aliquota nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (26%). 
In particolare, in presenza di partecipazione estera non qualificata, non può essere utilizzata la tassazione ordinaria, attraverso il quadro RL del modello Unico (così come precisato nell’ultimo periodo del primo comma, dell’articolo 18 del Tuir). Nel caso in cui, invece, la partecipazione in una società non “black list” sia di natura qualificata (sempre detenuta da un soggetto, persona fisica, non in regime d’impresa), ai dividendi corrisposti sarà applicata una ritenuta a titolo di acconto, attualmente del 26%, sull’importo imponibile dei dividendi, cioè sul loro 49,72 per cento. La ritenuta a titolo di acconto può essere applicata in forma ridotta e più favorevole al contribuente, qualora prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Anche in questo caso, naturalmente, la tassazione definitiva deve avvenire attraverso la dichiarazione dei redditi, facendo concorrere la parte imponibile dei dividendi alla formazione del reddito complessivo del contribuente. In questo caso dovrà essere compilato il quadro RL, sezione I-A, e andrà scomputata l’eventuale ritenuta d’acconto effettuata all’atto della riscossione.
In presenza, invece, di dividendi provenienti da società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, in virtù del fatto che il 100% degli utili sono potenzialmente da assoggettare a imposizione (sia in presenza di partecipazione qualificata che non qualificata), deve essere applicata una ritenuta sempre a titolo d’acconto nella misura del 26% «sull’intero importo delle remunerazioni corrisposte», indipendentemente dalle esimenti. Anche in questo caso, in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni, si applica la ritenuta più favorevole. Il dividendo, poi, dovrà confluire in dichiarazione sempre nel quadro RL, sezione I-A.
In ogni caso, il comma 4-bis, articolo 27, del Dpr 600/73, prevede che la ritenuta vada applicata sul cosiddetto «netto frontiera», ossia sull’importo del dividendo al netto delle ritenute eventualmente applicate nello Stato estero. 
Fonte: Il sole 24 ore

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