Rivalutazioni con platea ampia

Ammessi imprenditori individuali e minimi - Convenienza da valutare
Nel bilancio al 31 dicembre 2015, sarà possibile rivalutare fiscalmente i beni materiali e immateriali pagando entro il 16 giugno 2016 un’imposta sostitutiva del 16% sul maggior valore e, in contropartita, potendo dedurre fiscalmente, dal 2018, gli ammortamenti di quanto rivalutato.
La nuova possibilità di rivalutare i beni d’impresa è contenuta nell’articolo 45, commi da 3 a 10, del disegno di legge di Stabilità 2016 in discussione al Senato, e il relativo vantaggio fiscale attualizzato dipende anche dalla possibile riduzione dell’Ires dal 27,5% al 24% dal 2017, dal fatto che la riserva di rivalutazione aumenta da subito il patrimonio netto dei soggetti Irpef, rilevante ai fini Ace (4,5% nel 2015 e 4,75 dal 2016) e dal fatto che i maggiori valori dei beni rileveranno anche ai fini del test per le società di comodo dal 2018 in poi (relativamente all’iscrizione della fiscalità differita si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Anche se sarà da valutare l’effettiva convenienza dell’adesione.
Soggetti interessati
Tra i soggetti che potranno beneficiare della nuova chance per la rivalutazione dei beni d’impresa vi sono le imprese individuali (per i beni relativi all’attività), le Snc, le Sas, le Spa, le Sapa, le Srl, le cooperative, gli enti commerciali, eccetera. Saranno agevolati anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata (per i beni risultanti dal registro dei beni ammortizzabili o nel registro Iva degli acquisti) o quelli che adottano il regime dei minimi (circolare 6 maggio 2009, n. 22/E), a patto che iscrivano i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione, che però non deve più essere bollato e vidimato presso l’agenzia delle Entrate (risoluzione dell’agenzia delle Entrate 3 marzo 2010, n. 14/E). Non possono rivalutare i beni d’impresa le società semplici (circolare dell’agenzia delle Entrate 18 giugno 2001, n. 57/E).
Imposta
Se si sceglie di avvalersi della rivalutazione - da eseguirsi nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 - sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati va versata in un’unica rata entro il 16 giugno 2016 (con F24 e con compensazione ammessa) un’imposta del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili (ad esempio, i terreni). Grazie a questa rivalutazione, il maggior valore attribuito ai beni d’impresa sarà riconosciuto fiscalmente ai fini Ires, Irpef e Irap dal 2018, quindi, ad esempio per i beni ammortizzabili, sarà fiscalmente deducibile il maggior ammortamento, che verrà effettuato il 31 dicembre 2018. Sempre dal 2018, però, va considerato che l’importo della rivalutazione rileva anche ai fini della verifica delle società di comodo. Dal 1° gennaio 2019, invece, il maggior valore, derivante dalla rivalutazione, potrà essere considerato anche ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze fiscali, in caso di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci, destinazioni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore.
La rivalutazione
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, individuabili dall’articolo 4, decreto 13 aprile 2001, n. 162. Va seguito un unico criterio per tutti i beni appartenenti alla stessa categoria. Il valore attribuito ai singoli beni rivalutati, al netto degli ammortamenti, non può superare il valore realizzabile nel mercato o il maggior valore che può essere fondatamente attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell’impresa.
L’imposta sostitutiva non deve essere spesata a conto economico, ma va a ridurre in avere di stato patrimoniale la contropartita della scrittura contabile, cioè la riserva di rivalutazione. La differenza tra questa e l’imposta è denominata «saldo attivo di rivalutazione», che è una riserva in sospensione d’imposta del patrimonio netto. Quindi, in caso di distribuzione ai soci di una Srl, ad esempio, il saldo attivo, aumentato dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito, aumenta il reddito imponibile della società ai fini Ires e viene tassato anche in capo ai soci, come una normale distribuzione di dividendo. Viene riconosciuto, comunque, un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta sostitutiva pagata sul saldo attivo distribuito. La nuova norma, quindi, consente di affrancare il saldo attivo della rivalutazione, in tutto o in parte, pagando un’imposta sostitutiva del 10%, da versare entro il 16 giugno 2016. Con il pagamento di questa imposta, quando queste riserve verranno distribuite, non concorreranno a formare il reddito imponibile dell’impresa ovvero della società e dell’ente e non spetterà il suddetto credito di imposta (articolo 1, commi 475, legge 30 dicembre 2004, n. 311).
Per le ditte individuali, le Snc e le Sas, in contabilità ordinaria, l’agevolazione cosiddetta Ace si calcola sul patrimonio netto al 31 dicembre dell’anno, quindi, per questo calcolo rileva anche il saldo attivo di rivalutazione, che verrà iscritto tra le riserve già il 31 dicembre 2015.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca De Stefani

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