Società di comodo, istanze facilitate

Ma i cambiamenti per natura e tempi delle richieste vanno coordinati con le sanzioni
L’istanza per la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo è facoltativa, ma in caso di omessa presentazione (o di risposta negativa) ne va data separata comunicazione in dichiarazione. La decorrenza di questa novità, introdotta dal Dlgs 156/2015, va però coordinata con quella della sanzione per l’omissione della comunicazione, prevista dal Dlgs 158/2015. Inoltre, gli interpelli non sono più considerati antielusivi e, con il venir meno della necessità della presentazione, le risposte negative non sono impugnabili. Le nuove sanzioni 
È stata superata l’obbligatorietà della presentazione dell’interpello, sancita da ultimo nella circolare 32/E del 2010. L’Agenzia aveva affermato che ai soggetti che non avessero presentato l’istanza avrebbe dovuto essere irrogata la sanzione da 258 a 2.065 euro, diversamente graduata a seconda della sussistenza o meno delle condizioni che legittimavano la disapplicazione della disciplina. 
Nel decreto 158 è stata invece stabilita la sanzione da 2mila a 21mila euro per l’omissione o l’incompletezza della comunicazione da effettuare nella dichiarazione dei redditi. La norma che stabilisce l’obbligo di comunicazione, contenuta nel Dlgs 156, entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016 mentre quella relativa alla sanzione si applicherà invece - articolo 32 del decreto 158/2015 - dal 1° gennaio 2017. 
La norma sanzionatoria appare, inoltre, disallineata rispetto a quelle contenute negli articoli 3, comma 3, e 8, comma 4, del decreto legislativo 147/2015, che stabiliscono - in casi analoghi concernenti l’omessa o incompleta comunicazione relativa alla disciplina delle Cfc e dei dividendi e delle plusvalenze relative a partecipazioni detenute in imprese localizzate in Paesi black list - l’applicazione di sanzioni non “fisse” ma commisurate all’entità del reddito o dei proventi. 
Appare, pertanto, opportuno eliminare tali discrasie normative.
La natura degli interpelli 
Questi interpelli sono stati ricondotti tra quelli «probatori», finalizzati a ottenere una risposta sulla sussistenza delle condizioni e sulla valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali. 
La relazione di accompagnamento precisa che il riferimento va interpretato «in senso ampio, come comprensivo dei casi in cui si tratti della non operatività di determinate limitazioni o regole speciali».
Gli interpelli non sono, quindi, più riconducibili nell’alveo di quelli «disapplicativi», perché l’accesso al regime ordinario di tassazione è subordinato alla dimostrazione non dell’assenza dell’intento elusivo ma della sussistenza delle situazioni oggettive che rendono impossibile il conseguimento di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi nonché del reddito minimo presunto o che non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini Iva. L’agenzia delle Entrate aveva peraltro affermato (circolare 7/E del 2013) che la disciplina delle società di comodo si applica a prescindere dalla sussistenza di finalità elusive.
È stato confermato il carattere preventivo dell’istanza, chiarendo che essa va presentata prima della scadenza del termine per la trasmissione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi a oggetto o comunque connessi alla medesima fattispecie.
Il silenzio-assenso 
Un’importante novità è costituita dalla formazione del silenzio-assenso quando la risposta all’istanza di interpello non è comunicata al contribuente entro 120 giorni (in precedenza la risposta doveva pervenire entro 90 giorni). In caso di richiesta al contribuente di integrare la documentazione, che può essere effettuata una sola volta, è ammessa una proroga di 60 giorni dalla ricezione della stessa. 
Le risposte più rilevanti devono essere trasfuse in risoluzione o circolare.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gianfranco Ferranti

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