Società di comodo, test pesante

Dal 2015 aumentano i ricavi minimi per chi ha aggiornato i valori degli immobili
Per il test di operatività dal 2015 le società dovranno tenere conto dei valori dei beni rivalutati fiscalmente, per tutti i periodi d’imposta rientranti nella media triennale.
È questo l’effetto per le società che nel 2008 hanno deciso di avvalersi della legge di rivalutazione dei beni contenuta all’interno del decreto legge n. 185/2008. 
Nel 2008, infatti, è stata data la possibilità di rivalutare i beni immobili (a esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa) che risultavano dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007. Mentre, però, da un punto di vista civilistico la rivalutazione ebbe effetto immediato, e quindi già fin dal 2008, facendo riferimento, per comodità, ai soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare, nel caso in cui alla stessa rivalutazione fosse stata riconosciuta anche rilevanza fiscale, attraverso il pagamento dell’imposta sostitutiva, tale riconoscimento ha avuto un effetto successivo ossia a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione stessa è stata eseguita. Per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare, i maggiori valori hanno assunto, quindi, valenza fiscale a partire dal periodo d’imposta 2013.
Dal 2013, quindi, ai fini del test di operatività, da eseguire in base all’articolo 30 della legge n. 724/1994, i beni immobili devono essere considerati al loro valore rivalutato. Più precisamente, così come chiarito dall’agenzia delle Entrate con risoluzione n. 101/E/2012, «la determinazione delle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti», ai fini del test di operatività, «deve avvenire distinguendo tra il valore non rivalutato da applicarsi fino al 2012 e il valore fiscalmente rilevante da applicarsi a decorrere dal 2013».
Con riferimento al periodo d’imposta 2014, i cui termini per l’invio delle dichiarazioni sono da poco spirati, per le società nella media triennale, ai fini della verifica dell’operatività, vi era da tenere conto degli esercizi 2014, 2013, in cui, per entrambi, ha rilevato il valore fiscalmente rivalutato dei beni immobili, e del 2012, per il quale, invece, il valore dei beni andava assunto al netto della eventuale rivalutazione fiscale e che “mitigava”, quindi, il valore medio.
È evidente come, invece, con riferimento alle risultanze dell’esercizio 2015, la media sarà composta dallo stesso 2015, nonché dal 2014 e dal 2013, tutti esercizi per cui varranno i valori dei beni immobili così come fiscalmente rivalutati.
Di tale aspetto è necessario già tenere conto per poter approntare qualche anticipata considerazione, malgrado il test di operatività, infatti, scatti, una volta definito il bilancio, nel corso del 2016, soprattutto per quelle aziende che già prevedono una soglia di ricavi, di incrementi delle rimanenze e di proventi, esclusi quelli straordinari, inferiori a quelli scaturenti dall’applicazioni delle percentuali di redditività stabilite dalla legge 724. 
Vi è da tenere conto, inoltre, che la legge di Stabilità per il 2016, introduce la possibilità di provvedere all’estromissione o la cessione “agevolata”, oltre che dei beni mobili registrati in pubblici registri e non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, anche dei beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione o alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, tra cui potrebbero benissimo rientrare anche quelli rivalutati. Inoltre, le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni appena indicati, potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, anche in caso di trasformazione in società semplice.
Tale norma, introdotta anche per dare una via d’uscita alle società di comodo, non dispone, però, una attenuazione degli effetti per quanto riguarda il test di operatività che sarà da effettuare per il periodo d’imposta 2015. Sarebbe stato opportuno prevedere, per i soggetti che pongono in essere assegnazioni o cessioni agevolate dei beni o, ancora, che si trasformano in società semplici, una esclusione dei beni stessi dal test di operatività onde evitare la presentazione di inutili interpelli.
Fonte: Il sole 24 ore autore Michele Brusaterra

Commenti