Super-ammortamenti con incognita «minimi»

La misura agevolativa dovrebbe essere adattata alle regole specifiche del regime di vantaggio
I beni materiali strumentali nuovi acquistati dallo scorso 15 ottobre possono beneficiare della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. “super-ammortamenti”).
La misura è riservata ai soggetti titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni a prescindere – stando alla formulazione attuale del Ddl. di stabilità – dal regime contabile e fiscale adottato nel caso specifico.
Muovendo da tale constatazione, si potrebbe affermare che la fruizione della misura compete anche ai soggetti che applicano il regime di vantaggio (per tali intendendosi sia coloro che hanno aderito al regime nel 2015, sia coloro che lo hanno scelto nel 2014 o in anni precedenti e continuano ad applicarlo ancor oggi). Peraltro, in ragione delle specifiche disposizioni del regime in esame, la questione è tutt’altro che scontata.
Ai fini della determinazione del reddito da assoggettare all’imposta sostitutiva del 5%, infatti, tali soggetti applicano il principio di cassa in via generalizzata. Pertanto, il costo per l’acquisto dei beni strumentali non è sottoposto al procedimento di ammortamento, ma risulta “deducibile dal reddito dell’esercizio in cui è avvenuto il pagamento” (art. 4, comma 1, lett. b) del DM 2 gennaio 2008).
Dal punto di vista strettamente letterale non si può, quindi, parlare di “quote di ammortamento” e si dovrebbe escludere l’applicazione dell’agevolazione.
Si consideri che, secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 22/2009, non potendosi, in costanza di regime, dedurre ammortamenti, il maggior valore della rivalutazione dei beni (ex DL 185/2008) assumeva rilevanza fiscale solo in caso di cessione del bene per la determinazione della plusvalenza/minusvalenza.
Un’argomentazione a favore dell’applicabilità della misura anche ai “minimi” potrebbe trovarsi nell’equiparazione tra acquisto diretto e leasing, da tempo sostenuta dall’Amministrazione finanziaria (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 90/2001, ris. Agenzia delle Entrate n. 211/2007), posto che la maggiorazione del 40% sembra applicabile anche al costo del bene acquisito tramite locazione finanziaria, i cui canoni sono deducibili nell’ambito del regime di vantaggio.
Qualora si aderisse all’impostazione più estensiva, una particolarità riguarderebbe i casi in cui la misura venisse applicata ai veicoli di cui all’art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR. La disposizione contenuta nel Ddl. di stabilità prevede che siano, altresì, maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento dei predetti beni. Pertanto:
- anche per le autovetture vale l’incremento del costo di acquisizione del 40%;
- il limite al costo fiscale (ad esempio, 18.075,99 euro per l’acquisto di autovetture) è incrementato della stessa misura (quindi, 25.306 euro);
- la percentuale di deducibilità (ad esempio, 20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta invariata.
Con specifico riferimento al regime di vantaggio, va tenuto conto che le spese relative ai beni a deducibilità limitata (tra cui, tipicamente, i veicoli di cui all’art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR) rilevano nella misura del 50% del relativo corrispettivo, comprensivo dell’IVA per la quale non può essere esercitato il diritto alla detrazione, a prescindere da disposizioni del TUIR che prevedono uno specifico limite di deducibilità (nella medesima misura sono deducibili i canoni di leasing corrisposti per ottenere la disponibilità di beni ad uso promiscuo).
Alla luce di quanto sopra, ferma la percentuale di deducibilità del 50%, la maggiorazione del 40% dovrebbe applicarsi solo sul corrispettivo di acquisto del veicolo, mentre risulterebbe inoperante l’ulteriore maggiorazione relativa al limite di deducibilità in quanto nessun limite in tal senso è contemplato nel regime di vantaggio.
Poiché la maggiorazione opera rispetto alle imposte sui redditi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, la stessa non produrrebbe comunque alcun effetto in merito al computo del limite all’acquisto di beni strumentali per l’accesso e la permanenza nel regime, pari a 15.000 euro nel triennio precedente.
A differenza del regime di vantaggio, nessun dubbio sussiste circa l’inapplicabilità dei “super-ammortamenti” ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, i quali non determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo in modo analitico (con deduzione specifica dei costi inerenti), bensì forfetario, applicando il coefficiente di redditività previsto per la specifica attività ai ricavi o compensi percepiti nel periodo.
Fonte: EUTEKNE autori Alessandro COTTO e Paola RIVETTI

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