Super-ammortamenti senza effetti sul bilancio

Secondo il MEF, l’agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione da apportare in dichiarazione dei redditi
La disposizione relativa ai super-ammortamenti esplica i propri effetti solo sotto il profilo fiscale, senza impattare sul bilancio. Inoltre, l’agevolazione per i beni acquisiti in leasing riguarda l’intero valore del bene. Questi sono alcuni dei rilevanti chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e delle finanze, in risposta alle osservazioni effettuate dai tecnici del Servizio bilancio del Senato al Ddl. di stabilità 2016. Per quanto concerne la natura dell’agevolazione, il MEF precisa che viene concessa la possibilità di ammortizzare in via extracontabile un maggior valore del 40%.
L’art. 7 del Ddl. di stabilità 2016 considera quale parametro per la determinazione dei maxi-ammortamenti il costo fiscalmente riconosciuto, vale a dire il costo rilevante ai fini fiscali; non viene, invece, effettuato alcun richiamo a nozioni di tipo civilistico, quale il costo storico.
Confermando, quindi, quanto già anticipato su Eutekne.info, il MEF precisa che, poiché la disposizione si sostanzia in una variazione in diminuzione da apportare in sede di dichiarazione dei redditi, la stessa non ha alcun effetto sotto il profilo civilistico.
Resta fermo, tuttavia, l’effetto sulle minori imposte (si veda “Super-ammortamenti anche per le auto” del 17 ottobre).
A riguardo, si evidenzia che la stima sull’impatto della norma sui super-ammortamenti è stato fatto considerando come approvata la riduzione al 24,5% dell’aliquota IRES per il 2016, ancora in attesa di autorizzazione europea.
Nell’ambito dei chiarimenti in commento viene, altresì, precisato che la maggiorazione del 40% è finalizzata alla determinazione di maggiori quote di ammortamento ai fini IRPEF e IRES, senza alcuna influenza sul calcolo di eventuali plusvalenze/minusvalenze. Tali plusvalenze dovranno essere, quindi, calcolate, ai sensi dell’art. 86 comma 2 del TUIR, come differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato, quest’ultimo determinato senza tener conto della maggiorazione del 40% derivante dai super-ammortamenti.
In caso contrario, secondo il MEF, l’eventuale cessione del bene agevolato subito dopo l’acquisto determinerebbe l’emersione di una minusvalenza, vale a dire di un componente negativo di reddito deducibile che consentirebbe l’immediata monetizzazione di un beneficio, che, invece, l’art. 7 “spalma” lungo l’intero periodo di ammortamento e, quindi, lungo la presunta vita utile del cespite di riferimento.
Per il leasing, rileva l’intero valore del bene
Ulteriori chiarimenti riguardano, poi, i beni acquisiti in leasing.
La questione nasce dalla circostanza che la norma agevolativa fa riferimento ai “canoni di locazione finanziaria”, senza specificare il meccanismo applicativo dell’agevolazione per i beni in leasing.
Ad una domanda volta a conoscere se i super-ammortamenti siano applicabili ai soli canoni o anche alla quota di riscatto, il MEF fa riferimento all’intero valore dei beni destinati al leasing.
Quanto sopra sembra confermare la posizione di Assilea (circ. n. 25/2015), secondo la quale, poiché la disposizione prevede una maggiorazione del costo di acquisto del bene, è ragionevole distribuire proporzionalmente il maggior valore sui canoni (quota capitale) e sul valore di riscatto.
Fonte: EUTEKNE autore Pamela Alberti

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